Azione di riduzione del legittimario pretermesso e onere di allegazione della lesione (Cass. civ. Sez. 2 n. 4949 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere del legittimario che agisce in riduzione di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria e della quota di legittima lesa, finalizzato a consentire al giudice di accertare l’esistenza e la misura della lesione, non ha carattere assoluto. Tale onere può ritenersi assolto in via implicita quando il legittimario sia stato completamente pretermesso dal testatore, poiché la sua integrale esclusione dalla successione rende comunque verosimile la lesione, a prescindere dal valore della massa. L’azione di riduzione è propedeutica rispetto alla divisione e alla collazione, atteso che il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo all’esito positivo dell’azione di riduzione. In caso di alienazione di beni da parte dell’erede, l’azione di restituzione contro il terzo acquirente non richiede la previa impugnazione per simulazione dell’atto di alienazione, rilevando l’atto in sé, a prescindere dalla sua natura gratuita od onerosa. Il terzo acquirente che cumuli in sé la qualità di erede dell’alienante è legittimato passivamente, non occorrendo integrare il contraddittorio nei suoi confronti qualora abbia avuto legale conoscenza del giudizio.
Il Fatto
Alcuni figli, pretermessi dalla madre che aveva istituito erede universale il padre, citavano quest’ultimo in giudizio per sentir accertare la lesione della legittima e la caducazione, nei loro confronti, degli effetti dell’atto con cui il padre aveva ceduto alla sorella i beni ereditari. Deceduto il convenuto, il giudizio veniva riassunto nei confronti della sorella, quale erede del padre e terza acquirente dei beni.
Il Tribunale accoglieva la domanda e, in parziale riforma, la Corte d’appello condannava la sorella al pagamento del controvalore della quota di legittima lesa, ritenendo automatica la caducazione degli effetti dell’atto di cessione ex art. 563, primo comma, c.c. Avverso tale decisione la sorella proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la necessità di disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di un fratello rimasto contumace, rilevando l’infondatezza del ricorso e il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare formalità superflue in assenza di un concreto pregiudizio per la garanzia del contraddittorio, richiamando i precedenti di legittimità in materia.
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’onere del legittimario di determinare con esattezza la massa ereditaria e la quota lesa. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, chiarendo che, pur essendo tale onere principio consolidato, esso non ha carattere assoluto: la lesione è implicita quando il legittimario pretermesso sia stato completamente escluso dalla successione, senza aver ricevuto altre liberalità in vita, rendendo irrilevante la precisa quantificazione della massa ai fini dell’accertamento della lesione. È stato altresì escluso il vizio di motivazione, in quanto la decisione impugnata non presenta profili di illogicità o contraddittorietà idonei a integrare le anomalie motivazionali denunciabili in sede di legittimità, secondo i limiti fissati dalle Sezioni Unite.
Con il secondo motivo, la ricorrente sosteneva la necessità di esperire la collazione prima dell’azione di riduzione e l’obbligo di impugnare per simulazione l’atto di cessione. La Corte ha respinto la tesi, ribadendo che l’azione di riduzione è propedeutica rispetto alla divisione e alla collazione, poiché il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo dopo l’accoglimento della riduzione. Ha inoltre precisato che l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente non presuppone l’accertamento della simulazione dell’atto di alienazione, rilevando l’atto in sé, e che la ricorrente, cumulando la qualità di erede dell’alienante e di terza acquirente, era validamente legittimata passiva.
Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamentava l’omesso esame della circostanza che la somma del libretto di deposito era stata prelevata dal padre il giorno stesso della morte della madre. La Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato, evidenziando che la circostanza era stata non solo considerata, ma utilizzata dalla Corte territoriale a favore della ricorrente, riducendo l’importo della condanna. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva degli intimati.
Nota della Redazione
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