L’accettazione con beneficio di inventario del legale rappresentante rende erede il minore anche senza inventario (Cass. civ. Sez. Un. n. 31310 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario nei termini, è atto idoneo e sufficiente a far acquistare al minore la qualità di erede. L’art. 489 cod. civ. attribuisce al minore divenuto maggiorenne, che non si sia conformato alle norme sul beneficio, esclusivamente la facoltà di redigere l’inventario entro un anno, non anche quella di rinunciare all’eredità, essendo l’accettazione irrevocabile. La sentenza del giudice tributario che si pronunci sulla validità della rinuncia all’eredità lo fa solo incidenter tantum, senza efficacia di giudicato.

Il Fatto

Il contribuente e la sorella, divenuti maggiorenni, proponevano opposizione all’esecuzione intrapresa nei loro confronti per il pagamento delle rate di un mutuo contratto dal padre deceduto, eccependo di aver rinunciato all’eredità paterna entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età ai sensi dell’art. 489 cod. civ.. Il Tribunale respingeva l’opposizione, rilevando che la madre, quale legale rappresentante, aveva accettato l’eredità a loro nome con beneficio di inventario, rendendo inefficace la successiva rinuncia. La Corte di appello confermava la decisione, affermando che l’accettazione beneficiata comporta l’acquisto della qualità di erede e che l’art. 489 cod. civ. attribuisce al minore la sola facoltà di redigere l’inventario. La banca creditrice, succeduta all’originario istituto di credito, resisteva in cassazione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite, investite della questione per un contrasto giurisprudenziale, dirimono il conflitto. La Corte premette che l’accettazione beneficiata è pur sempre un’accettazione dell’eredità, che esprime la volontà di succedere nel patrimonio del de cuius; l’intenzione di avvalersi del beneficio non introduce una condizione sospensiva dell’efficacia dell’accettazione. La dichiarazione resa ai sensi dell’art. 484 cod. civ. è, quindi, atto idoneo a far acquistare al rappresentato la qualità di erede, anche in assenza dell’inventario.

L’art. 489 cod. civ. è il logico sviluppo di questo presupposto: la disposizione stabilisce che il minore non decade dal beneficio se, entro un anno dalla maggiore età, si conforma alle norme in materia, provvedendo all’inventario. La norma presuppone che l’inventario non sia stato eseguito e prospetta gli epiloghi esclusivamente sul piano della responsabilità per i debiti ereditari, dando per acquisita la condizione di erede. La mancata redazione dell’inventario determinerà, al più, la decadenza dal beneficio con conseguente qualificazione del soggetto come erede puro e semplice, ma non incide sull’acquisto della qualità di erede.

La Corte esclude la sovrapponibilità con la disciplina delle persone giuridiche di cui all’art. 473 cod. civ., per le quali l’impedimento ad accettare ultra vires è definitivo, mentre per i minori è una condizione temporanea. Ulteriori conferme derivano dalla necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320, comma 3, cod. civ. e dalla previsione della trascrizione della dichiarazione di accettazione beneficiata.

La Corte chiarisce che il contrasto tra l’orientamento della “fattispecie a formazione progressiva” e quello che configura la mancata redazione dell’inventario come decadenza concerne esclusivamente l’onere della prova e il momento in cui si produce l’effetto della limitazione di responsabilità, ma entrambi gli orientamenti concordano sull’immediato acquisto della qualità di erede. La tesi che riconosce al minore la posizione di chiamato esporrebbe, infine, al rischio di prescrizione del diritto di accettare, per la cui decorrenza rileva la dichiarazione di accettazione anche senza inventario.

Il primo motivo di ricorso è infondato; il secondo è assorbito. Quanto al terzo, la sentenza del giudice tributario che aveva riconosciuto valida la rinuncia è priva di efficacia di giudicato, avendo statuito sulla questione solo incidenter tantum, non potendo il giudice tributario conoscere con efficacia di giudicato di questioni devolute ad altra giurisdizione. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la presenza di un contrasto giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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