Simulazione della donazione e onere probatorio del creditore (Cass. civ. Sez. 2 n. 32699 del 24.11.2023)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore che agisce per l’accertamento della simulazione di una donazione compiuta dal debitore è terzo ai sensi dell’art. 1417 c.c. e può avvalersi di ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni; resta tuttavia onere del creditore dimostrare, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, che l’atto di alienazione era solo apparente e non già effettivo. La reciproca soccombenza tra le parti non impone al giudice di merito di compensare le spese di lite, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione dell’opportunità della compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.; tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Due soci di una società in nome collettivo, tra cui il socio ricorrente, erano stati condannati a corrispondere le differenze retributive a due lavoratori; uno dei soci, il ricorrente, aveva poi pagato l’intera somma dovuta al lavoratore. Il ricorrente e il figlio, anch’egli lavoratore con un credito riconosciuto verso la società, avevano convenuto in giudizio l’altro socio e i suoi familiari per sentir accertare la simulazione dell’atto di donazione di alcuni immobili compiuto dal socio in favore dei figli. Il ricorrente aveva inoltre agito in regresso contro il socio per ottenere il rimborso della metà di quanto versato.

Il tribunale aveva accolto la domanda di regresso ma rigettato la domanda di simulazione e la domanda riconvenzionale del socio convenuto; la corte d’appello aveva confermato la decisione, rigettando il gravame dei soccombenti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che, in qualità di creditori del donante, andavano considerati terzi rispetto alla donazione e, pertanto, legittimati a ricorrere a tutti i mezzi di prova, incluse le presunzioni.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che la corte d’appello aveva correttamente verificato che il primo giudice aveva applicato la regola di cui all’art. 1417 c.c., valutando gli elementi presuntivi addotti dagli attori, ma aveva concluso nel senso che la prova dell’apparenza dell’atto di alienazione non era stata raggiunta. La Corte ha quindi confermato che, pur potendo il creditore avvalersi delle presunzioni, la prova che la donazione fosse solo apparente restava a suo carico e non era stata fornita.

Con il secondo motivo, i ricorrenti censuravano la mancata compensazione delle spese processuali, nonostante la soccombenza del convenuto in relazione alla domanda di regresso e alla domanda riconvenzionale. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 32061/2022, secondo cui la reciproca soccombenza, configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti, non comporta l’obbligo di compensazione delle spese. L’art. 92, comma 2, c.p.c., infatti, attribuisce al giudice il potere discrezionale di valutare l’opportunità della compensazione, potere che resta insindacabile in cassazione, come già affermato da Cass. n. 19613/2017.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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