Art. 711 c.c. Retribuzione

L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.

Funzione della norma

L’art. 711 c.c. disciplina il trattamento economico dell’ufficio di esecutore testamentario, tenendo distinto il tema del compenso da quello, autonomo, delle spese sostenute nell’esercizio dell’incarico, disciplinato dall’art. 712 c.c. Il dato sistematico di partenza, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è che l’ufficio di esecutore testamentario è presuntivamente gratuito, salvo diversa volontà del testatore: il problema pratico non è quindi stabilire se l’attività svolta meriti in astratto un corrispettivo, ma verificare se esista un titolo che consenta all’esecutore di pretendere una retribuzione, e quale sia la natura giuridica di tale pretesa.

La regola della gratuità e la sua giustificazione

L’esecutore testamentario è nominato dal testatore intuitu personae ed è investito del potere di compiere, in nome proprio, determinati atti, i cui effetti ricadono direttamente sul patrimonio ereditario, come se li avessero compiuti gli eredi. L’art. 711 c.c. riafferma, in linea di principio, la gratuità dell’incarico, pur ammettendo che il testatore stabilisca una retribuzione a favore dell’esecutore e a carico dell’eredità, salvo in ogni caso il diritto dell’esecutore di ripetere le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio (Cass. 21147/2015). La gratuità, nonostante l’onerosità dell’incarico, si giustifica con il fatto che il soggetto può rifiutarsi di accettarlo, oppure espletarlo sopportandone consapevolmente le incombenze connesse (Cass. 17382/2004).

La retribuzione disposta dal testatore: credito privilegiato verso la massa

Quando la retribuzione è prevista dal testatore, essa grava sulla massa ereditaria: non è quindi dovuta dall’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario oltre i limiti in cui questi risponde nei confronti dei creditori ereditari e dei legatari. Il credito relativo alla retribuzione è assistito da privilegio, ai sensi degli artt. 2755 e 2756 c.c.: in forza del testamento, l’esecutore ha quindi un vero e proprio credito verso la massa, dotato di azione e di garanzia privilegiata.

Il compenso convenuto tra eredi ed esecutore in assenza di previsione testamentaria

La retribuzione a favore dell’esecutore testamentario non solo può essere disposta dal testatore, ma è altrettanto possibile che, in assenza di una disposizione testamentaria ad hoc, il compenso per l’opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l’esecutore. La natura del compenso, tuttavia, è diversa nei due casi: in presenza di volontà testamentaria, l’esecutore ha un credito verso la massa, assistito da privilegio; quando invece l’obbligazione di corrispondere un compenso sia stata assunta dagli eredi senza previsione testamentaria, l’esecutore matura il diritto al compenso in virtù di un impegno che vincola soltanto i successori che l’abbiano assunto. Tale impegno, pur non idoneo a diminuire l’attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, è comunque sorretto da causa lecita, e attribuisce all’esecutore un diritto azionabile per ottenere quanto promesso.

Il limite del mandato conferito dagli eredi: solo gli atti estranei alla competenza ordinaria

Un eventuale mandato conferito dagli eredi all’esecutore non costituisce, di per sé, titolo idoneo a sorreggere una pretesa di compenso per l’attività ordinariamente compresa nella competenza dell’esecutore testamentario (artt. 703-709 c.c.), che resta non retribuibile in assenza di volontà testamentaria in tal senso. Solo per atti diversi da quelli rientranti nella normale competenza dell’esecutore, effettivamente compiuti in esecuzione del mandato, può sorgere un diritto al compenso secondo la disciplina del mandato (art. 1709 c.c.), spettando al giudice di merito accertare se tali atti ulteriori siano stati effettivamente compiuti (Cass. 17382/2004).

«La retribuzione a favore dell’esecutore testamentario non soltanto può essere disposta dal testatore, come prevede l’art. 711 c.c., ma è altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria ad hoc, che il compenso per l’opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l’esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore è a carico dell’eredità secondo quanto dispone l’art. 711 c.c., l’impegno autonomamente assunto dagli eredi non è idoneo a diminuire l’attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l’abbiano stretto, nei cui confronti l’esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli.» (Cass. 24798/2022)

Errori frequenti

  • Ritenere sempre dovuta una retribuzione all’esecutore testamentario per il solo fatto di aver svolto l’incarico. L’ufficio è presuntivamente gratuito, salvo diversa volontà del testatore o accordo con gli eredi.
  • Equiparare il compenso disposto dal testatore a quello convenuto con gli eredi. Solo il primo costituisce credito verso la massa, assistito da privilegio; il secondo vincola soltanto gli eredi che lo hanno pattuito.
  • Ritenere retribuibile, in forza di un mandato conferito dagli eredi, l’attività ordinaria dell’esecutore già compresa nella sua competenza tipica. Solo gli atti ulteriori ed estranei a tale competenza possono dar luogo a compenso secondo le regole del mandato.

Cosa fare

Va verificato se il testamento preveda espressamente una retribuzione per l’esecutore, condizione necessaria perché sorga un credito privilegiato verso la massa ereditaria.

Va accertato, in assenza di previsione testamentaria, se sia stato concluso un accordo tra gli eredi e l’esecutore sul compenso, tenendo presente che tale accordo vincola solo gli eredi che lo hanno sottoscritto.

Va distinta, in presenza di un mandato conferito dagli eredi, l’attività ordinaria dell’esecutore, non retribuibile, dagli atti ulteriori ed estranei alla sua competenza tipica, eventualmente compensabili secondo la disciplina del mandato.

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