Art. 617 c.c. Testamento dei militari e assimilati
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.
Funzione della norma
L’art. 617 c.c. disciplina una figura di testamento speciale riservata ai militari e ai soggetti assimilati in situazioni eccezionali, con funzione di permettere la manifestazione di ultima volontà quando il ricorso alle forme ordinarie non sia concretamente praticabile. La norma non introduce una forma ordinaria semplificata, ma una modalità derogatoria, strettamente collegata a specifici presupposti soggettivi e oggettivi, da leggere unitamente al regime di efficacia temporanea dell’art. 618 c.c. e al sistema di invalidità dell’art. 619 c.c.
I presupposti soggettivi
La forma è riservata ai militari e alle persone al seguito delle forze armate dello Stato: il presupposto soggettivo delimita in modo tassativo il novero dei soggetti che possono avvalersene, coerentemente con il carattere eccezionale e derogatorio della disciplina.
I soggetti abilitati a ricevere il testamento
Il testamento può essere ricevuto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni: la norma individua un novero di soggetti riceventi coerente con il contesto militare, in luogo del notaio previsto per le forme ordinarie.
Sottoscrizione e impedimento
Il testamento deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione, in coerenza con il regime previsto per le altre forme testamentarie speciali.
La trasmissione e il deposito
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore: la sequenza di trasmissione garantisce la conservazione dell’atto e la sua futura reperibilità, sul modello già previsto per il testamento a bordo di nave.
Errori frequenti
- Estendere questa forma speciale a soggetti che non rientrano tra i militari o le persone al seguito delle forze armate. Il presupposto soggettivo è tassativo e delimita l’ambito di applicazione della norma.
- Ritenere che qualsiasi ufficiale o incaricato possa ricevere il testamento. La norma individua specificamente l’ufficiale, il cappellano militare o l’ufficiale della Croce Rossa come soggetti abilitati.
- Omettere l’indicazione del motivo dell’impedimento a sottoscrivere. La norma richiede espressamente che tale motivo risulti indicato nell’atto.
Cosa fare
Va verificato che il testatore rientri tra i militari o le persone al seguito delle forze armate dello Stato, presupposto soggettivo per il ricorso a questa forma speciale.
Va controllato che il testamento sia stato ricevuto da uno dei soggetti abilitati dalla norma, in presenza di due testimoni, e correttamente sottoscritto.
Va verificata la tempestiva trasmissione dell’atto al quartiere generale e al Ministero competente, ai fini del deposito nell’archivio notarile del luogo di domicilio o ultima residenza del testatore.
Nota della Redazione
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