Art. 773 c.c. Donazione a più donatari
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.
È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.
Funzione della norma
L’art. 773 c.c. disciplina la donazione dal lato della pluralità soggettiva passiva, ovvero l’ipotesi in cui il donante intenda arricchire contestualmente più beneficiari mediante un’unica manifestazione di volontà liberale. La donazione congiuntiva è quella in cui l’attribuzione liberale è rivolta ai beneficiari come un unicum inscindibile, cosicché l’oggetto della liberalità non è già diviso tra i donatari, ma è offerto congiuntamente a tutti, destinato a generare tra loro una comunione.
Va distinta dall’ipotesi in cui il donante, in un unico atto, assegni porzioni già individuate di beni a ciascun donatario: in questo secondo caso si hanno più donazioni autonome riunite nello stesso strumento notarile, ma prive del carattere unitario che caratterizza la figura congiuntiva.
La regola della parità delle quote
La donazione fatta congiuntamente a più donatari si intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà: la regola della parità opera quindi come criterio suppletivo, superabile da un’espressa e diversa determinazione del donante contenuta nell’atto.
La clausola di accrescimento: natura convenzionale e non automatica
L’accrescimento nella donazione è un fenomeno di natura strettamente convenzionale: non opera mai automaticamente per effetto della sola congiuntività dell’atto, ma richiede un’espressa clausola inserita nell’atto pubblico. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema con l’ordinanza n. 16160/2023, rimettendo in pubblica udienza la questione della validità della donazione con condizione di premorienza, segno che il dibattito nella giurisprudenza di legittimità è tuttora aperto e che le clausole di accrescimento legate alla morte dei donatari, una volta che il contratto si sia perfezionato con tutti, richiedono una valutazione cauta e approfondita.
L’applicazione della clausola di accrescimento all’usufrutto congiuntivo
La Cassazione, con ordinanza n. 28202/2023, conferma che nell’usufrutto congiuntivo con clausola di accrescimento il diritto si estingue solo con la morte dell’ultimo superstite, e che alla morte del primo usufruttuario la quota non si consolida con la nuda proprietà. Analogamente, Cass. ord. 10531/2024 ha stabilito che espressioni come loro vita natural durante, contenute nell’atto, indicano implicitamente la volontà di costituire un usufrutto congiuntivo con accrescimento.
Errori frequenti
- Ritenere che la donazione congiuntiva a più beneficiari comporti sempre l’accrescimento automatico tra gli stessi. L’accrescimento è fenomeno convenzionale e richiede un’espressa clausola nell’atto.
- Confondere la donazione congiuntiva con la donazione di più porzioni già individuate a favore di ciascun donatario nello stesso atto. Solo la prima genera comunione tra i beneficiari; la seconda dà luogo a più donazioni autonome.
- Presumere quote diseguali tra i donatari in assenza di un’espressa indicazione contraria nell’atto. La regola legale suppletiva è quella della parità delle quote.
Cosa fare
Va verificato se l’atto di donazione contenga un’espressa determinazione delle quote spettanti a ciascun donatario, in deroga alla regola legale della parità.
Va accertata l’esistenza di un’espressa clausola di accrescimento nell’atto pubblico, presupposto indispensabile perché la quota del donatario che non possa o non voglia accettare si accresca agli altri.
Va prestata particolare attenzione, in presenza di clausole di accrescimento collegate alla premorienza dei donatari, all’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema, ancora oggetto di approfondimento.