Art. 597 c.c. Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo.
Incapacità a ricevere, non a disporre
L’art. 597 c.c. attiene alla capacità di ricevere per testamento e non alla capacità di disporre per testamento. Non riguarda l’idoneità del testatore a formare una valida volontà testamentaria, ma introduce un’incapacità relativa a ricevere, che colpisce le disposizioni a favore del notaio, di altro ufficiale rogante, dei testimoni e dell’interprete intervenuti nel procedimento di formazione dell’atto testamentario ricevuto da pubblico ufficiale.
Funzione preventiva e oggettiva
La norma mira a tutelare la libertà e la genuinità della volontà testamentaria contro possibili condizionamenti, conflitti di interesse o abusi da parte di soggetti che partecipano formalmente alla formazione del testamento, senza richiedere la prova di una concreta captazione o di un’effettiva influenza sulla volontà del testatore.
I soggetti colpiti dall’incapacità
La nullità colpisce le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, nonché quelle a favore di uno qualsiasi dei testimoni o dell’interprete intervenuti nel medesimo atto.
Casi pratici
Un testamento pubblico contiene una disposizione a favore del notaio rogante: la disposizione è nulla, indipendentemente dalla prova di un condizionamento effettivo sulla volontà del testatore.
Uno dei testimoni intervenuti alla formazione del testamento pubblico riceve un legato dal testatore nello stesso atto: la disposizione a suo favore è nulla, per la sua qualità di testimone intervenuto.
Il testamento pubblico è redatto con l’assistenza di un interprete, e quest’ultimo è beneficiario di una disposizione contenuta nello stesso atto: la disposizione è nulla in ragione del ruolo svolto dall’interprete nel procedimento di formazione dell’atto.
Errori frequenti
- Ritenere che l’art. 597 c.c. incida sulla capacità del testatore di fare testamento. La norma riguarda esclusivamente la capacità di ricevere dei soggetti indicati, non la validità della volontà testamentaria del testatore.
- Richiedere la prova di una captazione o di un’influenza concreta sulla volontà del testatore. La nullità opera automaticamente in ragione della qualità rivestita dal beneficiario nel procedimento formativo dell’atto, senza necessità di tale prova.
Cosa fare
Va verificato se il beneficiario di una disposizione contenuta in un testamento pubblico abbia rivestito, nello stesso atto, la qualità di notaio o altro ufficiale rogante, testimone o interprete.
Va accertata la nullità della singola disposizione a favore di tali soggetti, distinguendola dalla validità delle restanti disposizioni testamentarie eventualmente contenute nello stesso atto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.