Art. 643 c.c. Amministrazione in caso di eredi nascituri

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredità è una persona diversa.

Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre.

Funzione della norma

L’art. 643 c.c. disciplina la fase di pendenza che si apre tra il momento dell’apertura della successione e quello, eventuale e futuro, della nascita del beneficiario non ancora concepito, disponendo che i beni a lui destinati siano nel frattempo conservati e amministrati nell’interesse del futuro nato. La norma risponde a una funzione cautelare e conservativa: il patrimonio ereditario non deve restare privo di una gestione attiva durante l’incertezza sulla venuta ad esistenza del beneficiario.

Il non concepito: rappresentanza e amministrazione distinte

Quando è chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente, la rappresentanza del nascituro per la tutela dei suoi diritti successori spetta a tale persona vivente, anche quando l’amministratore dell’eredità – individuato secondo i criteri degli artt. 641 e 642 c.c. – è un soggetto diverso: la norma distingue quindi tra chi cura la gestione materiale dei beni e chi rappresenta gli interessi del nascituro.

Il concepito: amministrazione affidata ai genitori

Se invece è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta direttamente al padre e alla madre, senza necessità di ricorrere ai criteri di individuazione dell’amministratore previsti per il caso del non concepito o dell’erede condizionale.

Errori frequenti

  • Confondere la posizione del concepito con quella del non concepito. Solo per il concepito l’amministrazione spetta direttamente ai genitori; per il non concepito si applicano i criteri generali degli artt. 641 e 642 c.c., con rappresentanza affidata alla persona vivente di cui sarà figlio.
  • Ritenere che la persona vivente indicata come genitore del non concepito debba necessariamente coincidere con l’amministratore dei beni. Le due funzioni, rappresentanza e amministrazione, possono essere affidate a soggetti diversi.

Cosa fare

Va verificato se il chiamato alla successione sia già concepito o ancora non concepito, per individuare correttamente il regime applicabile all’amministrazione dei beni.

Nel caso di non concepito, va individuata la persona vivente cui spetta la rappresentanza per la tutela dei diritti successori, distinguendola eventualmente dall’amministratore dei beni individuato secondo i criteri generali.

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