Art. 788 c.c. Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità.
Funzione della norma
L’art. 788 c.c. costituisce la naturale chiusura della disciplina codicistica dedicata all’incidenza dei motivi nella donazione, ponendosi in stretta continuità strutturale con la previsione sull’errore di cui all’art. 787 c.c. Mentre l’errore tutela la regolarità del processo volitivo del donante rispetto a una falsa rappresentazione della realtà, l’art. 788 c.c. agisce come un presidio a tutela dell’ordinamento, sanzionando con la massima invalidità la direzione teleologica della liberalità quando essa persegua finalità riprovate. La norma impedisce che il negozio donativo si trasformi in uno strumento lecito per conseguire risultati contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
L’impianto sistematico riflette la specialità delle liberalità: data l’assenza di un corrispettivo, il movente soggettivo del donante assurge a elemento di valutazione essenziale per l’ordinamento, capace di travolgere l’intero atto pubblico qualora risulti irrimediabilmente inquinato.
I requisiti cumulativi del motivo illecito rilevante
Come per l’errore sul motivo, anche il motivo illecito richiede due condizioni cumulative per produrre l’effetto invalidante, questa volta di nullità e non di semplice annullabilità: il motivo deve risultare dall’atto, ed essere il solo che ha determinato il donante alla liberalità. In assenza di tali presupposti, la donazione resta valida, anche se il donante avesse nutrito, in via non esclusiva o non dichiarata, un intento riprovevole.
L’onere di dimostrare la risultanza dall’atto
«Per quanto riguarda la illiceità della causa è sufficiente ricordare che la stessa non è configurabile con riferimento ai contratti tipici, nei quali rientra la donazione. Il motivo illecito della donazione, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 788 c.c., deve risultare dall’atto ed essere il solo che ha determinato il donante alla liberalità. Nella specie, anche a voler ammettere che il donante volesse eludere con la donazione ai figli le aspettative della futura moglie, tale motivo non risulta dall’atto e viene semplicemente ipotizzato dalla ricorrente sulla base del fatto che la donazione è di pochi giorni anteriore alla stipulazione del matrimonio.» (Cass. 12239/2014)
La pronuncia mostra come la mera vicinanza temporale tra l’atto donativo e un evento successivo, quale la celebrazione di un matrimonio, non sia sufficiente a dimostrare l’esistenza di un motivo illecito rilevante ai sensi della norma: occorre che tale motivo risulti espressamente dall’atto, non potendo essere ricostruito per via meramente presuntiva o congetturale sulla base di elementi esterni.
Errori frequenti
- Dedurre l’esistenza di un motivo illecito dalla sola coincidenza temporale tra la donazione e un evento successivo. Tale coincidenza, da sola, non prova che il motivo illecito risulti dall’atto e sia stato l’unica ragione determinante.
- Ritenere sufficiente un intento riprovevole del donante non esplicitato nell’atto per fondare la nullità della donazione. La norma richiede che il motivo illecito risulti espressamente dall’atto stesso.
- Confondere l’illiceità della causa del contratto con l’illiceità del motivo. Trattandosi di un contratto tipico, la causa della donazione non è di per sé suscettibile di illiceità; è il motivo, se esclusivo e risultante dall’atto, a poter viziare l’atto.
Cosa fare
Va verificato se il motivo illecito dedotto risulti espressamente dal testo dell’atto pubblico di donazione, e non sia frutto di mera deduzione presuntiva.
Va accertato se tale motivo abbia costituito la ragione esclusiva della liberalità, escludendo la rilevanza di intenti ulteriori o concorrenti non risultanti dall’atto.