Art. 567 c.c. Successione dei figli adottivi
Ai figli sono equiparati gli adottivi.
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante.
Funzione della norma e ambito di applicazione
L’art. 567 c.c. colloca i figli adottivi dentro il sistema della successione legittima dei figli e ne chiarisce l’equiparazione successoria nei confronti dell’adottante, pur mantenendo una distinzione decisiva quanto ai rapporti con i parenti dell’adottante nelle ipotesi in cui l’adozione sia quella di persone maggiori di età.
L’equiparazione verso l’adottante
Verso l’adottante, il figlio adottivo entra nella categoria dei figli e concorre secondo le regole ordinarie della successione dei figli, senza che la diversa origine del rapporto di filiazione consenta quote o precedenze differenziate (art. 315 c.c.).
L’estraneità alla successione dei parenti dell’adottante
Il secondo comma dell’art. 567 c.c. esclude i figli adottivi dalla successione dei parenti dell’adottante: il rapporto successorio pieno resta circoscritto al rapporto diretto con l’adottante e non si estende, in questa ipotesi, ai suoi ascendenti o collaterali.
La revoca dell’adozione e i suoi effetti successori
Quanto alla revoca dell’adozione, l’art. 309 c.c. dispone che gli effetti dell’adozione cessano dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca, e se la revoca è pronunciata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, questi è escluso dalla successione dell’adottante (art. 306 c.c.).
La rappresentazione dei discendenti dell’adottato
Con riferimento alla rappresentazione dell’adottato, i suoi discendenti possono venire in rilievo secondo le regole generali della rappresentazione, poiché gli artt. 467 e 468 c.c. non distinguono tra discendenza biologica e discendenza derivante da una filiazione adottiva rilevante nel rapporto con il de cuius.
Casi pratici
Una persona adottata da adulta, con adozione ordinaria, succede al proprio adottante come se fosse figlio, ma non può succedere ai genitori o ai fratelli dell’adottante, essendo estranea alla loro successione.
L’adottante ottiene la revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato, ma muore prima che la sentenza passi in giudicato. Una volta intervenuto il passaggio in giudicato, l’adottato è escluso dalla successione dell’adottante.
Un figlio adottivo premuore all’adottante lasciando propri discendenti. Questi possono succedere per rappresentazione, secondo le stesse regole applicabili ai discendenti di un figlio biologico.
Errori frequenti
- Ritenere che il figlio adottivo possa succedere anche ai parenti dell’adottante. L’equiparazione successoria riguarda il rapporto diretto con l’adottante, non si estende ai suoi parenti.
- Applicare l’estraneità alla successione dei parenti dell’adottante anche al rapporto diretto tra adottato e adottante. In quel rapporto vale invece la piena equiparazione ai figli.
- Trascurare l’effetto della revoca dell’adozione pronunciata dopo la morte dell’adottante. Se il fatto che la giustifica è imputabile all’adottato, questi è escluso dalla successione.
- Escludere i discendenti dell’adottato dalla rappresentazione. Le regole generali della rappresentazione non distinguono tra discendenza biologica e discendenza da filiazione adottiva.
Cosa fare
Va verificato il tipo di adozione — di minori con effetti legittimanti, oppure di persone maggiori di età — per stabilire correttamente l’estensione dei diritti successori, in particolare rispetto ai parenti dell’adottante.
Nel rapporto diretto tra adottato e adottante vanno applicate le stesse regole previste per i figli, senza differenziazioni di quota legate all’origine adottiva del rapporto.
Va verificato se sia stata pronunciata, o sia in corso, una procedura di revoca dell’adozione, e se il fatto che la giustifica sia imputabile all’adottato, per valutare l’eventuale esclusione dalla successione.
In caso di premorienza dell’adottato, va verificata l’esistenza di suoi discendenti, per applicare correttamente la rappresentazione secondo le regole generali.
Nota della Redazione
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