Art. 521 c.c. — Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
Fino a che non si verifichi un fatto preclusivo — l’accettazione dell’eredità da parte di un altro chiamato, la prescrizione del diritto di accettare (art. 480 c.c.), o la perdita di tale diritto per altra causa (artt. 481 e 487 c.c.) — il rinunziante non perde la delazione: conserva la qualità di chiamato, pur perdendo i poteri di gestione conservativa del patrimonio ereditario che l’art. 460 c.c. riserva al chiamato non rinunziante. Questa conclusione si fonda sull’art. 525 c.c., che consente al rinunziante di accettare successivamente l’eredità, a determinate condizioni: ne discende che l’effetto della rinunzia non è, di per sé, definitivo, ma provvisorio, e si consolida solo al verificarsi di uno dei fatti preclusivi appena richiamati.
Cosa prevede l’articolo
Primo comma. Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato: è la regola generale della retroattività, che cancella ogni collegamento del rinunziante con la successione fin dal momento dell’apertura.
Secondo comma. La retroattività non è però assoluta: il rinunziante può comunque ritenere la donazione ricevuta o domandare il legato a lui fatto, entro la concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli artt. 551 e 552 c.c. La rinunzia all’eredità, quindi, non comporta automaticamente la perdita di liberalità già ricevute o disposte a suo favore, nei limiti fissati dalla legge.
Applicazione pratica
Nell’intervallo tra l’apertura della successione e il momento in cui interviene un fatto preclusivo, il rinunziante resta un chiamato a tutti gli effetti: conserva la possibilità di accettare successivamente ai sensi dell’art. 525 c.c., ma perde i poteri di gestione conservativa che l’art. 460 c.c. riserva a chi non ha ancora rinunziato. La rinunzia, quindi, produce un effetto provvisorio, non definitivo, fino a quando non si verifica uno dei fatti che la consolidano: l’accettazione da parte di un altro chiamato, la prescrizione del diritto di accettare ex art. 480 c.c., o la perdita di tale diritto per altra causa ex artt. 481 e 487 c.c.
Giurisprudenza
Problema: se l’effetto retroattivo della rinunzia impedisca l’assunzione di responsabilità per i debiti ereditari anche per il periodo intercorso tra l’apertura della successione e la rinunzia, e se la notifica di un avviso di accertamento fiscale al chiamato, prima della rinunzia, possa precludergli la facoltà di rinunciare.
«In base all’articolo 521 del c.c., “chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”; con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente — cioè a far data dall’apertura della successione (art. 456 c.c.) — l’assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario; il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato (e, quindi, acquistato) l’eredità (Cass., sez. V, 30 maggio 2018, n. 13639; Cass., sez. V, 3 novembre 2020, n. 24317; Cass., sez. V, 12 aprile 2022, n. 11832). Difatti, il chiamato all’eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l’arco temporale intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia: la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all’eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (Cass., sez. V, 30 maggio 2018, n. 13639). Inoltre, non è sostenibile che la notifica di un avviso di accertamento al chiamato all’eredità, che, non avendo ancora accettato l’eredità, è ancora legittimato a rinunciarvi, possa avere l’effetto di precludergli questa possibilità che gli è riconosciuta direttamente dalla legge. La notifica dell’avviso di accertamento costituisce pur sempre un atto amministrativo, inidoneo ad incidere sul presupposto impositivo, che quindi non può acquistare il valore vincolante tipico della definitività nei confronti di un soggetto, solo potenzialmente legittimato passivo dell’imposta, nel momento in cui venga accertato che tale potenzialità sia rimasta tale ed anzi sia definitivamente venuta meno (Cass., sentenza n. 11832/2022).» (così Cass., sentenza n. 37064/2022).
Conseguenza pratica: il chiamato che rinuncia non risponde mai dei debiti ereditari, nemmeno per il periodo intercorso tra apertura della successione e rinunzia. La notifica di un avviso di accertamento fiscale prima della rinunzia non preclude questa facoltà: è un atto amministrativo, non idoneo a cristallizzare una soggettività passiva d’imposta che, con la rinunzia, viene meno definitivamente.
Problema: se l’effetto retroattivo della rinunzia sia assoluto, o se esistano ipotesi in cui debba cedere di fronte a un’esigenza di stabilità di un accertamento giudiziale già intervenuto.
«L’unico caso in cui è ammessa deroga all’effetto retroattivo della rinuncia all’eredità è costituito dalla formazione di un giudicato che abbia condannato il chiamato all’eredità (Cass., sentenza n. 18354/2007)» (Trib. Lecce, sentenza n. 1212/2025).
Conseguenza pratica: se si è formato un giudicato di condanna nei confronti del chiamato, quella pronuncia resta ferma anche a fronte di una successiva rinunzia: l’effetto retroattivo della rinunzia non travolge un accertamento giudiziale ormai definitivo.
Errori frequenti
Credere che la rinunzia sia definitiva e irrevocabile fin dal momento in cui è resa: resta provvisoria fino al verificarsi di un fatto preclusivo.
Pensare che il rinunziante perda ogni potere sul patrimonio ereditario prima del fatto preclusivo: conserva la delazione, perde solo i poteri di gestione conservativa ex art. 460 c.c.
Ritenere che la notifica di un avviso di accertamento fiscale precluda la facoltà di rinunciare: è un atto amministrativo che non incide sul presupposto impositivo.
Dimenticare l’eccezione del secondo comma: il rinunziante può comunque ritenere donazioni ricevute o domandare legati a lui fatti, entro la porzione disponibile, salve le disposizioni degli artt. 551 e 552 c.c.
Considerare la retroattività della rinunzia sempre assoluta, senza eccezioni: un giudicato di condanna già formatosi resta fermo.
L’art. 521 c.c. spinge la retroattività della rinunzia fino alle sue estreme conseguenze — nessuna responsabilità per i debiti ereditari, nemmeno per il periodo pregresso — ma non la rende assoluta: liberalità già ricevute restano acquisite entro la disponibile, e un giudicato di condanna già formatosi non viene travolto.
Nota della Redazione
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