Artato frazionamento fotovoltaico e decadenza dagli incentivi (Cons. Stato n. 10172 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce specifica declinazione, nel settore degli incentivi energetici, del generale divieto di abuso del diritto, immanente nell’ordinamento. Il d.m. 5 maggio 2011 ha natura meramente ricognitiva degli elementi costitutivi della fattispecie elusiva, già desumibili in via interpretativa, e non introduce una regola applicabile solo agli impianti successivi. La decadenza dagli incentivi non è riconducibile al paradigma dell’autotutela, poiché la verifica del GSE ex art. 42, comma 1, d.lgs. n. 28/2011 ha oggetto diverso e più ampio rispetto all’istruttoria di ammissione al beneficio. Ne consegue l’insussistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di vantaggi economici conseguiti mediante abuso del diritto. La perentorietà del termine di 180 giorni non è sancita dal d.m. 31 gennaio 2014 né da altra disposizione.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 50 kW, ammesso alle tariffe incentivanti del d.m. 28 luglio 2005 (primo conto energia), ha impugnato il provvedimento con cui il GSE ne ha disposto la decadenza. Il gestore aveva ravvisato un artato frazionamento: l’impianto risultava contiguo ad altri quattro, di potenza prossima ai 50 kW, installati sul medesimo sito e acquisiti dalla società a ridosso dell’entrata in esercizio, così da eludere l’obbligo di cauzione definitiva previsto per gli impianti di potenza superiore.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, dolendosi della qualificazione del provvedimento come decadenza anziché autotutela, del superamento del termine di 180 giorni e dell’insussistenza di una dichiarazione mendace, per essere il divieto di frazionamento introdotto solo con il d.m. 5 maggio 2011.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi, richiamando i propri precedenti del 2025 (n. 3816, n. 3974, n. 4626, n. 5111 del 2025) e la costante giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza Plenaria n. 18/2020.

Sul primo motivo, la Corte esclude la riconducibilità della decadenza all’autotutela. La verifica ex art. 42, comma 1, d.lgs. n. 28/2011 integra un’indagine complessa di natura marcatamente ispettiva, che procede mediante verifiche in loco e analisi congiunta di documenti acquisiti anche in procedimenti diversi. Non si tratta del mero riesame di elementi già valutati in sede di autorizzazione, ma dell’accertamento di una fattispecie elusiva desumibile solo dal complesso degli indici. Il Collegio richiama l’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020, inapplicabile ratione temporis.

Quanto al termine di 180 giorni, la Corte ne esclude la perentorietà, non sancita dal d.m. 31 gennaio 2014, e ne rileva comunque l’inconferenza rispetto ai procedimenti di verifica mediante sopralluogo. Nessun affidamento tutelabile può vantare chi abbia conseguito vantaggi economici mediante abuso del diritto.

Sul secondo motivo, il Collegio afferma che il divieto di artato frazionamento è immanente nell’ordinamento quale declinazione del divieto di abuso del diritto, la cui valenza espansiva è confermata anche in ambito processuale (Cass. sez. un. n. 7299 del 2025). Il d.m. 5 maggio 2011 si è limitato a cristallizzare in chiave ricognitiva elementi già presenti. La ratio è impedire che il rispetto formale della legge si traduca in violazione sostanziale, ammettendo a beneficio impianti formalmente distinti ma sostanzialmente unici.

Nel caso concreto, il GSE ha illustrato analiticamente gli elementi di contiguità, il trasferimento a ridosso dell’entrata in esercizio e la richiesta di incentivo. Irrilevante è l’autonomia dei punti di connessione a fronte di plurimi indici di unicità sostanziale (n. 6903/2023, n. 640/2023, n. 2743/2022). Le statuizioni del giudice penale non sono applicabili in questa sede. Da qui la conferma della decadenza e la reiezione integrale dell’appello, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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