Accesso agli atti: no alla richiesta massiva e generalizzata (TAR Emilia-Romagna n. 1659 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblici concorsi, i candidati hanno diritto di accedere a tutti gli atti della procedura, inclusi i verbali della commissione e le schede di valutazione, senza che possa opporsi un generale interesse alla riservatezza dei terzi. Tale diritto deve essere contemperato con il principio di buon andamento dell’amministrazione, sicché sono illegittime le richieste massive e sproporzionate, come quelle volte a ottenere le domande di tutti i candidati vincitori, complete di allegati e dichiarazioni sostitutive. L’actio ad exhibendum ex art. 116 cod. proc. amm. può essere esercitata anche avverso il silenzio-diniego, poiché il giudizio sull’accesso ha ad oggetto il rapporto e non la mera legittimità del contegno omissivo.

Il Fatto

La ricorrente, esclusa da un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, ha chiesto all’amministrazione l’accesso a una vasta documentazione concernente la graduatoria di merito della classe di concorso AB25. L’istanza, presentata anche ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, riguardava le domande di tutti i candidati utilmente collocati, i verbali della commissione, le schede di valutazione e la documentazione attestante il possesso dei requisiti. L’amministrazione ha accolto parzialmente l’istanza, limitando l’ostensione ai soli atti di cinque candidati, ritenendo la richiesta massiva e preordinata a un controllo generalizzato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio e, con motivi aggiunti, avverso il diniego parziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso le eccezioni di inammissibilità, affermando che l’azione avverso il silenzio, proposta anche ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., è ammissibile in quanto, per l’accesso civico generalizzato, il silenzio non ha valore di diniego tipico. Ha inoltre ritenuto assorbente la domanda di accertamento del diritto di accesso ex art. 116 cod. proc. amm., poiché il giudizio sull’accesso ha ad oggetto il rapporto giuridico e non la mera legittimità del comportamento dell’amministrazione.

Nel merito, il Tar ha richiamato il principio secondo cui nei pubblici concorsi non sussistono limiti di riservatezza ostensibili, essendo la comparazione l’essenza stessa della valutazione. Ha tuttavia precisato che tale diritto va contemperato con il canone di buona fede e con il divieto di abuso del diritto, che impongono di respingere richieste massive e sproporzionate, idonee a interferire con il buon andamento dell’amministrazione.

Applicando tali principi, la richiesta di accesso alle domande di tutti i 138 candidati vincitori, complete di allegati e dichiarazioni, è stata ritenuta sproporzionata, essendo sufficiente, per il sindacato giurisdizionale, il raffronto con un numero limitato di candidati. Al contrario, è stata accolta la domanda relativa ai verbali della commissione e alle schede di valutazione individuali, poiché funzionale alle esigenze di tutela giurisdizionale e non generalizzata.

La Corte ha infine rilevato la contraddittorietà del legislatore che, da un lato, vieta l’accesso preordinato a un controllo generalizzato e, dall’altro, lo consente di fatto attraverso l’accesso civico generalizzato, nella prospettiva della massima trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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