Ottemperanza per la Carta elettronica del docente: ordine di esecuzione e nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1161 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una pronuncia passata in giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente di ruolo all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di darvi esecuzione, assegnando un termine. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è legittima la nomina di un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega e senza diritto a compenso. La richiesta di fissazione delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere respinta quando l’applicazione della misura risulta manifestamente iniqua, considerato che l’istituto comporta, di regola, un esborso di pubblico denaro.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha agito dinanzi al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, per ottenere l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo complessivo di € 2.500,00. Il giudice del lavoro ha accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del beneficio.
Nonostante la sentenza sia passata in giudicato e sia stata notificata, il Ministero non ha provveduto a darvi esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’amministrazione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, senza tuttavia contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. La pretesa della ricorrente risulta documentata e, dinanzi alla dedotta mancata ottemperanza, l’amministrazione non ha contestato l’inadempimento dell’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale. Il giudice amministrativo ordina quindi al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza, per la sorte capitale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari entro i successivi sessanta giorni. Si precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso.
La domanda volta a ottenere la fissazione delle astreintes viene respinta. Il Collegio richiama il proprio precedente secondo cui le espressioni legislative relative alla manifesta iniquità sono generiche ma evidenziano come il legislatore auspichi un uso prudente dell’istituto, che nel processo amministrativo comporta di regola un esborso di pubblico denaro. Nel caso di specie, l’applicazione della misura appare, pertanto, manifestamente iniqua.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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