L’ordine di demolizione può essere rivolto anche al soggetto che ha la disponibilità attuale del bene (TAR Lazio n. 904 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di “responsabile dell’abuso” di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 non si limita a chi ha posto in essere materialmente la violazione edilizia, ma ricomprende anche il soggetto che, pur non avendo realizzato l’opera, abbia la disponibilità attuale del bene e sia nelle condizioni di rimuoverla, in quanto l’ordine di demolizione ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante. La presentazione di una domanda di condono non legittima l’interessato a realizzare ulteriori opere, che ripetono la qualifica di abusività del manufatto originario; nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il termine per la formazione del silenzio assenso decorre solo dall’emanazione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. L’esecuzione di opere in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l’amministrazione ad irrogare la sanzione demolitoria, a prescindere dal regime autorizzatorio disatteso; l’autorizzazione sismica non è suscettibile di sanatoria postuma.
Il Fatto
Una contribuente, usufruttuaria di un immobile, impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto la demolizione di una tettoia in legno di mq 58,00, realizzata in assenza di titoli edilizi, di autorizzazione sismica e di nulla osta ai vincoli gravanti sull’area. La ricorrente deduceva, tra l’altro, la pendenza di una domanda di condono presentata dalla propria dante causa per un preesistente manufatto di minori dimensioni, e la propria carenza di legittimazione passiva, essendo i lavori stati commissionati dalla precedente proprietaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto in via preliminare le eccezioni di nullità della notifica della comunicazione di avvio del procedimento e dell’ordinanza, ritenendo la prima sanabile per essere l’atto comunque pervenuto a conoscenza della ricorrente, e la seconda sanata dalla proposizione del ricorso.
Quanto alla legittimazione passiva, il TAR ha aderito all’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui l’ordine di demolizione, avendo carattere reale, può essere legittimamente indirizzato non solo all’autore materiale dell’abuso ma anche a chi, come l’usufruttuaria, abbia la disponibilità attuale del bene e sia quindi in condizioni di rimuovere l’opera e ripristinare lo stato dei luoghi. Un’interpretazione restrittiva dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 condurrebbe, secondo il giudice, al paradosso di lasciare in piedi l’opera abusiva quando l’autore materiale non sia individuabile.
Nel merito, il Collegio ha escluso la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono, rilevando che l’area è gravata da molteplici vincoli — paesaggistico, idrogeologico, PAI, ZPS — e che, in tali ipotesi, il termine per la formazione del titolo tacito decorre solo dal rilascio del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, mai intervenuto. Ha inoltre precisato che la pendenza della domanda di condono non autorizza l’interessato a trasformare o ampliare il manufatto, atteso che l’illecito permane fino alla sanatoria.
La Corte ha infine ritenuto decisiva la circostanza che le opere siano state eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione sismica: per le prime, la giurisprudenza consolidata impone la sanzione demolitoria a prescindere dal titolo edilizio; per le seconde, l’ordinamento non contempla alcuna forma di sanatoria postuma, essendo ammessa solo la riconduzione a conformità ai sensi dell’art. 98, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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