Artato frazionamento fotovoltaico e decadenza dagli incentivi (Cons. Stato n. 10174 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce specifica declinazione, nel settore degli incentivi energetici, del generale divieto di abuso del diritto, principio immanente nell’ordinamento e non introdotto dal d.m. 5 maggio 2011, che si limita a cristallizzarne in chiave ricognitiva gli elementi costitutivi. Il provvedimento con cui il GSE accerta la fattispecie elusiva e dispone la decadenza dagli incentivi è espressione di potere di decadenza e non di autotutela, anche a prescindere dalla modifica dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, inapplicabile ratione temporis. L’accertamento dell’unicità sostanziale dell’impianto può fondarsi su un insieme di elementi oggettivi e soggettivi — contiguità catastale, collegamento societario, contestualità delle domande, potenza poco sotto la soglia dei 50 kW — che, singolarmente considerati, sarebbero irrilevanti. Il privato non può vantare alcun legittimo affidamento alla conservazione di un vantaggio conseguito mediante abuso del diritto.
Il Fatto
La società appellante è titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 49,98 kW, ammesso nel 2009 alle tariffe incentivanti del d.m. 28 luglio 2005 (primo conto energia). Nel 2017 il GSE avviava un procedimento di verifica dai cui esiti emergeva che sul medesimo sito del comune di Santeramo in Colle risultavano installati altri quaranta impianti, di potenza prossima ai 50 kW, riconducibili a due società collegate.
Con provvedimento dell’8 ottobre 2019 il gestore disponeva la decadenza dalle tariffe, ravvisando un artato frazionamento di un unico impianto di potenza maggiore, attuato anche al fine di eludere l’obbligo di cauzione definitiva previsto per gli impianti superiori a 50 kW. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. La società proponeva appello, deducendo l’errata qualificazione del potere esercitato, il superamento del termine di conclusione del procedimento e l’insussistenza della fattispecie elusiva per difetto di base normativa al momento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello, richiamando i propri precedenti del 2025 resi su censure identiche proposte dalla società collegata e inserendosi nel solco tracciato dall’Adunanza Plenaria n. 18/2020. Il primo motivo è infondato: il provvedimento impugnato non costituisce riesame di atti già valutati in sede di ammissione, ma esito di un’ampia indagine condotta su tutti i quarantuno impianti, volta a verificare la contestualità di richieste, adempimenti e trasferimenti, la contiguità catastale e il collegamento societario tra i soggetti responsabili.
La fattispecie elusiva, precisa la sentenza, non è desumibile dall’esame della singola domanda di incentivo: emerge dall’analisi congiunta di plurimi elementi che, isolatamente considerati, sarebbero privi di rilievo. Da ciò discende il rigetto anche delle doglianze sul termine ragionevole e sull’affidamento, non invocabile a tutela di un vantaggio conseguito mediante abuso del diritto. Quanto ai 180 giorni, il termine attiene ai soli procedimenti di verifica in loco e la sua perentorietà non è sancita da alcuna disposizione.
Nel merito, il Collegio afferma che il divieto di artato frazionamento è immanente nell’ordinamento: la sua ratio è impedire che il rispetto formale della legge si traduca in violazione sostanziale, ammettendo a beneficio impianti formalmente distinti ma sostanzialmente unici. Il frazionamento produce una duplice ricaduta negativa: altera la proporzionalità inversa tra potenza e livello di incentivazione e frustra i principi del risultato e della fiducia nei rapporti aventi ad oggetto risorse pubbliche. Il d.m. 5 maggio 2011 ha quindi funzione meramente ricognitiva, senza alcuna applicazione retroattiva.
Il GSE ha analiticamente illustrato gli indici dell’unicità: particelle contigue originatesi da frazionamento, controllo del 61 per cento delle quote, trasferimenti avvenuti a ridosso dell’entrata in esercizio. Tali circostanze non sono state smentite, mentre l’autonomia dei punti di connessione resta irrilevante a fronte di plurimi indici di unicità sostanziale. La Cass. pen. n. 34511 del 2021, invocata dall’appellante, è dichiarata inapplicabile per diversità di oggetto e di vicenda concreta.
Ne consegue che la dichiarazione di non aver presentato altre domande nel medesimo sito è non veritiera e che l’appellante era tenuta alla cauzione definitiva a pena di inammissibilità. L’appello è respinto integralmente, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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