Rappresentanza delle piccole imprese nel consiglio camerale e reiezione della cautela (TAR Abruzzo n. 123 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina sull’assegnazione dei seggi del consiglio camerale, ex art. 10 l. n. 580/1993 e relativo regolamento attuativo, esige che sia garantita la rappresentanza delle piccole imprese, ma non impone necessariamente l’attribuzione di un seggio autonomo a tale segmento quando le associazioni di categoria che conseguono seggi associano anche piccole imprese. In tal caso, la categoria e gli interessi ad essa facenti capo devono ritenersi comunque rappresentati in seno al consiglio. Ne consegue il rigetto dell’istanza cautelare, ex art. 55 cod. proc. amm., per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, ferma la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle associazioni apparentate che abbiano conseguito seggi con la procedura contestata.
Il Fatto
Le associazioni provinciali dei costruttori edili impugnavano il decreto del Presidente della Regione Abruzzo che determinava il numero di rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Gran Sasso d’Italia per il periodo 2025-2030. Il provvedimento assegnava tutti i seggi riservati alla rappresentanza dell’Industria al segmento delle imprese ordinarie, senza riconoscere un seggio autonomo – nell’ambito dei tre complessivi – alle piccole imprese.
Le ricorrenti contestavano tale ripartizione e chiedevano, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento, nonché l’annullamento del diniego di autotutela opposto dall’Amministrazione regionale. Si costituivano la Regione Abruzzo e diverse associazioni di categoria controinteressate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che la disciplina in materia di assegnazione dei seggi del consiglio camerale, di cui all’art. 10 l. n. 580/1993, esige che sia garantita la rappresentanza delle piccole imprese.
Ha quindi osservato che tanto le ricorrenti quanto le controinteressate sono organizzazioni che associano anche piccole imprese. Entrambe risultavano rappresentate nel consiglio, avendo conseguito rispettivamente l’assegnazione di uno e due seggi.
Il Tribunale ne ha desunto che, allo stato, la categoria delle piccole imprese e gli interessi che ad essa fanno capo, indipendentemente dalla dislocazione territoriale delle loro associazioni esponenziali, devono ritenersi comunque rappresentati in seno al consiglio. L’interesse perseguito dalla disciplina a garantire la rappresentanza delle piccole imprese non risultava pertanto esposto ad alcun significativo pregiudizio nelle more della trattazione del merito.
Il Collegio ha quindi respinto l’istanza cautelare per insussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre rilevato, come eccepito dalla controinteressata, che il contraddittorio non era integro, dovendo essere esteso a un’ulteriore associazione facente parte dell’apparentamento al quale erano stati attribuiti due dei tre seggi contestati.
Ha pertanto ordinato, ex artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio, ponendo a carico della parte ricorrente l’onere di notificare il ricorso entro venti giorni e di depositare la prova dell’avvenuta notifica nell’ulteriore termine di dieci giorni, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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