Appello avverso declinatoria del giudice di pace e esame del merito (Cass. civ. Sez. II n. 9813 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di declinatoria di competenza del giudice di pace per causa eccedente i limiti della sua giurisdizione equitativa, poiché è interdetto il regolamento di competenza ex art. 46 cod. proc. civ., il tribunale investito dell’appello deve esaminare il merito della pretesa sia se la censura sulla dichiarazione di incompetenza risulti infondata, per il normale effetto devolutivo, sia se risulti fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. L’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti, non potendo limitarsi a una pronuncia di mero rito. Non viola l’art. 112 cod. proc. civ. la decisione nel merito anche in assenza di una specifica domanda della parte che ha chiesto l’ingiunzione, essendo sufficiente la resistenza all’opposizione e la conferma del decreto opposto.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione, davanti al Giudice di pace, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da altra società per il saldo del prezzo di lavori di verniciatura commissionati nel 2016. All’udienza il Giudice, pronunciandosi sull’eccezione di incompetenza per valore sollevata dall’opponente, dichiarava con ordinanza ex art. 279, comma 1, cod. proc. civ. la propria incompetenza in favore del Tribunale, senza revocare il decreto opposto né provvedere sulle spese, assegnando termine per la riassunzione. Con successiva ordinanza rigettava l’istanza di integrazione della declinatoria, rinviando al Tribunale l’adozione della revoca e la statuizione sulle spese.
L’opponente proponeva appello al Tribunale per ottenere la revoca del decreto e la liquidazione delle spese. La società opposta, costituendosi, contestava la dichiarazione di incompetenza e chiedeva comunque l’esame nel merito della propria pretesa. Il Tribunale revocava il decreto, provvedeva sulle spese di primo grado ed esaminava la domanda nel merito, condannando l’opponente al pagamento di una somma e di due terzi delle spese del giudizio di appello. Avverso questa sentenza l’opponente proponeva ricorso per cassazione; l’intimata non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342, 354 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Pur in presenza di un appello limitato all’omessa pronuncia sulle spese del giudizio di opposizione, il Tribunale avrebbe ritenuto di pronunciarsi anche nel merito agganciandosi a un principio inconferente, senza verificare l’esistenza di un’espressa richiesta di decisione di merito e senza decidere quale giudice di primo grado.
La Corte ritiene il motivo infondato. Deve anzitutto escludersi il vizio ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.
Nel caso di specie il Tribunale, investito tempestivamente dell’impugnazione diretta a ottenere la revoca del decreto opposto e la statuizione sulle spese, e in contrapposizione della domanda di merito riproposta dalla società opposta nella comparsa di costituzione in appello, ha chiaramente motivato perché riteneva di dover esaminare il merito. Ha confermato l’incompetenza del Giudice di pace e rimarcato l’inapplicabilità dell’istituto della rimessione al primo giudice.
Così decidendo, il Tribunale ha correttamente applicato il principio consolidato secondo cui, in ipotesi di declinatoria di competenza del Giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, essendo interdetto il regolamento di competenza ex art. 46 cod. proc. civ., il tribunale in appello deve esaminare il merito sia se la censura risulti infondata, per il normale effetto devolutivo, sia se risulti fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.
Il Tribunale ha inoltre considerato che la devoluzione del merito conseguiva alle contrapposte domande di revoca del decreto opposto e di condanna. Ha applicato l’altro principio consolidato per cui l’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve procedere a un’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dal creditore e dall’opponente, essendo stata esclusa la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quando si decide nel merito anche in assenza di specifica domanda della parte che ha chiesto l’ingiunzione, essendo sufficiente la resistenza all’opposizione e la conferma del decreto opposto. Il ricorso è perciò respinto, con versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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