Niente agevolazioni all’ASD priva di democraticità e con utili distribuiti (Cass. civ. Sez. V n. 21633 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche presuppongono la conformità dello statuto ai requisiti legali e il concreto rispetto dei principi di partecipazione e democraticità durante lo svolgimento dell’attività associativa. Il regime di favore è disconosciuto quando la gestione è riservata a poche persone preposte alle cariche sociali, gli associati non partecipano alla vita dell’ente e gli utili sono distribuiti, anche in forma indiretta. La formale conformità delle regole associative va verificata con riferimento all’attività concretamente svolta, per evitare che lo schema associativo funga da schermo di un’attività commerciale. In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione degli elementi istruttori già valutati dal giudice di merito.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica e il suo legale rappresentante impugnavano tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA, con sanzioni, relativi all’anno d’imposta 2008. L’Amministrazione finanziaria contestava l’assenza dei requisiti per godere delle agevolazioni di settore, rilevando la mancanza di democraticità, le modalità di devoluzione del patrimonio, l’imprecisa redazione del rendiconto e la distribuzione indiretta degli utili.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale riformava la decisione, ritenendo rispettati gli obblighi statutari e ravvisando, di fatto, un’attività commerciale. I contribuenti ricorrevano per cassazione con sei motivi. Nelle more, due dei tre avvisi erano definiti agevolmente; per il terzo l’istanza era rigettata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto la cessazione della materia del contendere e l’estinzione parziale del giudizio per i due avvisi definiti in via agevolata; l’esame prosegue sul solo avviso residuo, relativo all’omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili e all’omessa presentazione della dichiarazione IVA.
Il primo motivo, sull’invalidità dell’appello per difetto di delega del sottoscrittore, è inammissibile: il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per questioni di merito, non per eccezioni pregiudiziali di rito. Nel merito, il motivo è infondato, perché gli uffici periferici sono legittimati direttamente al giudizio e possono essere rappresentati da altra persona preposta al reparto competente, in via generale delegata, salvo eccezione e prova della non appartenenza all’ufficio o dell’usurpazione del potere, evenienze non dedotte.
Il secondo motivo è infondato: gli associati non sono litisconsorti necessari nel giudizio proposto dall’associazione avverso l’atto impositivo.
Il terzo motivo è inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della qualifica di ente non commerciale, rileva l’esercizio prevalente di attività conformi ai fini statutari, non riconducibili all’art. 2195 cod. civ., senza specifica organizzazione e con corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione. Occorre inoltre che lo statuto sia conforme ai requisiti dell’art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 e che i principi di partecipazione e democraticità siano attuati in concreto. La formale conformità va verificata sull’attività svolta, per evitare che lo schema associativo schermi un’attività commerciale. La CTR si è conformata a tali principi, valorizzando la scarsa partecipazione dei soci, la distribuzione indiretta degli utili per il tramite di una società collegata e l’insussistenza di attività sociali accessibili senza tariffe aggiuntive. La diversa lettura delle prove è riservata al giudice di merito.
Il quarto motivo è inammissibile per novità: la censura sull’esenzione IVA era stata prospettata solo in memoria, non con specifico motivo in primo grado. Il quinto motivo è inammissibile perché prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. anziché come omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.: la CTR non si era pronunciata sulla dedotta invalidità dell’atto per difetto di sottoscrizione. Il sesto motivo è inammissibile, avendo la CTR valutato i fatti storici rilevanti con motivazione logica ed esauriente. Il ricorso è rigettato per l’avviso residuo, con contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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