Enunciazione di finanziamenti dei soci e notifica telematica: nullità sanabile e imposta di registro (Cass. civ. Sez. 5 n. 6728 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso introduttivo del giudizio tributario eseguita mediante consegna di una copia per immagine di un documento cartaceo, in violazione dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, non determina l’inesistenza dell’atto ma una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma terzo, c.p.c., qualora la controparte si sia costituita. In tema di imposta di registro, il requisito dell’identità delle parti richiesto dall’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 per l’enunciazione deve intendersi in senso sostanziale e non contrattualistico: è sufficiente il coinvolgimento del soggetto nell’atto enunciante, sebbene non quale parte in senso civilistico. L’enunciazione di finanziamenti soci non onerosi non è esclusa dal principio di alternatività IVA/registro, operando tale principio solo per le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un socio di una società a responsabilità limitata un avviso di liquidazione con cui richiedeva la maggiore imposta di registro, in misura proporzionale, sui finanziamenti concessi dal socio alla società, enunciati in un successivo atto di cessione di quote stipulato con una società estera. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente, ritenendo irrituale la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta mediante copia per immagine di un atto cartaceo. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglieva invece l’appello del contribuente, reputando ammissibile il ricorso e nel merito escludendo l’applicabilità dell’imposta proporzionale. Contro tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo motivo, relativo alla sanabilità della notifica irrituale del ricorso introduttivo, la Corte afferma che la notifica difforme dal modello legale telematico non integra un’ipotesi di inesistenza ma di nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo in caso di costituzione della controparte. La Corte richiama il principio secondo cui la categoria dell’inesistenza riveste carattere meramente residuale e valorizza la giurisprudenza sovranazionale, in particolare l’art. 6 CEDU, che vieta un formalismo eccessivo tale da comprimere il diritto di accesso al giudice. Viene inoltre precisato che l’eccezione di nullità è inammissibile se non prospetta anche la lesione concreta del diritto di difesa, non essendo tutelato l’interesse all’astratta regolarità del processo.
Il secondo motivo di ricorso attiene alla sussistenza del requisito dell’identità delle parti ai fini dell’enunciazione di cui all’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986. I giudici di legittimità chiariscono che il termine “parti” deve essere interpretato in senso ateccnico e sostanziale, coerente con la finalità antielusiva della norma. Non è essenziale che il soggetto abbia operato quale parte contrattuale nell’atto enunciante, essendo sufficiente un mero coinvolgimento nello stesso, come nel caso degli amministratori della società finanziata che hanno assistito alla cessione di quote. La Corte censura pertanto la sentenza impugnata per aver applicato una nozione di parte di tipo civilistico, omettendo la verifica richiesta dal peculiare ambito tributario.
Il terzo motivo concerne l’applicazione del principio di alternatività IVA/registro ai finanziamenti dei soci. La Corte afferma che l’esenzione dall’imposta proporzionale di registro opera solo per le operazioni che, sebbene esenti, rientrino nel campo di applicazione dell’IVA. Tale verifica richiede un accertamento di fatto sulla natura dei soggetti finanziatori (persone fisiche o giuridiche), sull’attività esercitata e sulla onerosità o meno del finanziamento. La Corte, richiamando la giurisprudenza unionale, chiarisce che un finanziamento non oneroso, privo di corrispettivo, non costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA e, pertanto, non può beneficiare del principio di alternatività. La sentenza impugnata aveva erroneamente dato per scontata l’applicabilità dell’IVA senza effettuare tale accertamento fattuale.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo giudizio alla luce dei principi enunciati e regoli le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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