Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria: onere a carico dell’opposto (Cass. civ. Sez. I n. 28596 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi siano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta. Ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo. Il giudice dell’opposizione, pertanto, non può decidere nel merito la domanda monitoria, nemmeno accogliendo una domanda subordinata di accertamento del credito formulata dall’opposto.

Il Fatto

Una banca ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento di una somma di rilevante importo, oltre interessi e spese, nei confronti di un debitore, in proprio e quale titolare di una ditta individuale. Il debitore propose opposizione, eccependo la nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa ex art. 1418 cod. civ., per il mancato rispetto delle condizioni di legge nel calcolo del saldo.

Il Tribunale dichiarò improcedibile l’opposizione, non essendo stato esperito il tentativo di mediazione da nessuna delle parti, pur essendo stato concesso il termine di legge di quindici giorni. La Corte d’Appello di Bologna, in riforma, revocò il decreto opposto e, accogliendo la domanda subordinata della banca, condannò l’appellante al pagamento del debito accertato, detratte le commissioni di massimo scoperto, oltre interessi legali. Il debitore ricorse per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28 del 2010, per non avere la Corte d’Appello ritenuto che l’attivazione della mediazione spettasse alla banca opposta e che il mancato esperimento del tentativo comportasse la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo e la liberazione del debitore dall’obbligo di pagamento. Il secondo motivo censura l’accoglimento della domanda subordinata della banca nonostante la revoca del decreto e in assenza di appello incidentale.

La Corte ritiene fondato il primo motivo. Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso monitorio, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione è a carico della parte opposta. Ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 19596/2020 e la n. 159/2021. Su questa base rileva che erroneamente la Corte territoriale, dopo avere revocato il decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della procedura di mediazione, anziché dichiarare l’improcedibilità della domanda, ha deciso nel merito accogliendo la domanda di condanna.

Poiché la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e dichiara l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio: non essendo stata promossa la mediazione, la domanda di condanna, una volta instaurato l’ordinario giudizio di cognizione, resta improcedibile. Il secondo motivo è dichiarato assorbito. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono compensate, in considerazione della particolarità della fattispecie, segnata dall’intervento della giurisprudenza in prossimità della decisione di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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