Comunicazioni sull’istanza di rimborso IRPEG impugnabili come diniego (Cass. civ. Sez. V n. 31033 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, pur tassativa, va interpretata in senso estensivo, in ossequio agli artt. 24 e 53 Cost. e all’art. 97 Cost., nonché in ragione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448/2001. Sono pertanto autonomamente impugnabili tutti gli atti che, esplicitando concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa impositiva, o una volontà di diniego del rimborso, facendo insorgere l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le comunicazioni con cui l’Amministrazione, dopo l’istanza di rimborso, richieda ulteriore documentazione e manifesti la volontà di non procedere al pagamento hanno natura sostanziale di diniego, a prescindere dal nomen iuris e dal contenuto asseritamente interlocutorio, e sono impugnabili ex art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992. La sospensione del procedimento di rimborso è equiparata al rigetto dell’istanza quando implica il rifiuto di procedere all’accertamento del credito e lo differisce indefinitamente.

Il Fatto

Una società in amministrazione straordinaria presentava nel giugno 1997 la dichiarazione annuale, evidenziando un credito per eccedenza IRPEG relativo al 1996 e chiedendone il rimborso. Nel gennaio 2015 la banca odierna ricorrente acquistava il credito con scrittura privata, notificando la cessione all’Ufficio, e nel marzo 2017 presentava istanza di rimborso in via amministrativa.

L’Agenzia delle Entrate, con atti dell’aprile e del maggio 2017, richiedeva integrazioni documentali, comunicando che la documentazione non era sufficiente a dimostrare la spettanza del rimborso. La banca impugnava tali comunicazioni davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che dichiarava il ricorso inammissibile per natura interlocutoria degli atti. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava la statuizione. Proponeva quindi ricorso per cassazione la banca, resistendo l’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Il thema decidendum è se le comunicazioni dell’Amministrazione, apparentemente interlocutorie, integrino un atto impugnabile davanti al giudice tributario.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’elencazione degli atti impugnabili, pur tassativa, va letta in senso estensivo. Tale lettura risponde alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che all’ampliamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448/2001.

Ne deriva che sono impugnabili tutti gli atti che, esplicitando le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, ovvero una volontà di diniego del rimborso. Già al momento della ricezione di tale notizia sorge in capo al contribuente l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per ottenere una pronuncia idonea a chiarire la sua posizione con effetti non più modificabili. La Corte richiama sul punto Cass. n. 3466 del 2021 e Cass. n. 1797 del 2023.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’Ufficio, con la comunicazione del maggio 2017 e con l’ulteriore richiesta di documentazione, ha chiaramente manifestato la volontà di non procedere al rimborso. Al di là del nomen iuris e del contenuto asseritamente interlocutorio, tali atti hanno natura sostanziale di diniego e sono impugnabili ex art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992. Viene richiamata anche Cass. n. 32113 del 2023, secondo cui la sospensione del procedimento di rimborso è equiparata al rigetto dell’istanza quando implica il rifiuto di procedere all’accertamento del credito, differendolo indefinitamente.

Il ricorso originario deve quindi ritenersi ammissibile. Gli altri motivi sono dichiarati assorbiti, poiché la pronuncia regionale di merito, resa dopo la conferma dell’inammissibilità, è tamquam non esset e non necessitava di impugnazione. La Cassazione accoglie pertanto il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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