Risarcimento per equivalente implicito nella domanda di reintegrazione in forma specifica (Cass. civ. Sez. III n. 23877 del 26.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, in luogo della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il primo costituisce un minus rispetto alla seconda, sicché la relativa domanda è implicitamente contenuta in quella di reintegrazione e può essere disposta dal giudice del merito anche d’ufficio, nell’esercizio del suo potere discrezionale. Non è invece consentito, ove sia stato richiesto il solo risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa neppure per implicito in quella domanda. La regola vale anche per i diritti reali: in tal caso la reintegrazione non è soggetta al limite dell’eccessiva onerosità di cui all’art. 2058, comma 2, cod. civ., ma incontra il diverso limite dell’impossibilità materiale, che riattiva la regola generale in favore del risarcimento per equivalente.
Il Fatto
Il proprietario di un appartamento ha eseguito lavori di ampliamento, inglobando nella muratura una condotta fognaria che serviva anche l’unità immobiliare sovrastante. Il vicino, assumendo di avere subìto un danno, ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Taranto. Espletata la consulenza tecnica, il danno complessivo, compreso il costo di ripristino, è stato quantificato in circa diciassettemila euro e il convenuto è stato condannato al relativo pagamento. La decisione è stata confermata in appello.
Il convenuto ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’adesione apodittica dei giudici di merito alla consulenza tecnica. La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza per vizio di motivazione. Il giudice del rinvio ha nuovamente valutato la consulenza e ha parzialmente accolto l’appello, riducendo la somma dagli originari diciassettemila euro a circa duemilacinquecento euro. Avverso tale decisione il convenuto ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, articolato in due motivi; gli intimati, eredi dell’attore nel frattempo deceduto, non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 2058, 1079 e 2933 cod. civ. e degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.. Il ricorrente sostiene che l’attore aveva chiesto la rimessione in pristino della tubatura fognaria e che, riconoscendogli invece una somma a titolo di risarcimento per equivalente, il giudice avrebbe concesso un rimedio non richiesto, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il motivo è dichiarato infondato.
La Corte ricostruisce la regola consolidata: il risarcimento per equivalente costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda di reintegrazione e può essere disposta dal giudice di merito anche d’ufficio. Il percorso argomentativo si fonda su un articolato richiamo di precedenti, tra cui Cass. n. 24737 del 2023, Cass. n. 29245 del 2024, Cass. n. 11438 del 2021 e Cass. n. 20080 del 2018. Il risarcimento in forma specifica è qualificato come rimedio di carattere generale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale ma applicabile anche all’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
La Corte precisa poi il regime dei diritti reali. In ragione del loro carattere assoluto, la reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite dell’eccessiva onerosità previsto dall’art. 2058, comma 2, cod. civ., salvo che sia il titolare danneggiato a domandare il risarcimento per equivalente, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10499 del 2016 e da Cass. n. 1607 del 2017. Resta fermo il limite dell’impossibilità materiale. Nella specie i giudici di merito hanno accertato, sulla base della consulenza tecnica, che la reintegrazione era materialmente impossibile, essendosi irrimediabilmente modificato lo stato dei luoghi. In tale ipotesi torna quindi a valere la regola per cui la domanda di reintegrazione autorizza il giudice ad assegnare il risarcimento per equivalente, ancorché non espressamente richiesto.
Il secondo motivo deduce la violazione delle stesse disposizioni, sostenendo che il risarcimento sarebbe stato accordato in assenza di danno, poiché l’inglobamento della tubazione non avrebbe ridotto né compromesso l’esercizio della servitù di scolo delle acque reflue. Il motivo è dichiarato inammissibile, perché presuppone un diverso accertamento in fatto rispetto a quello dei giudici di merito, i quali hanno individuato il pregiudizio nella impossibilità di manutenzione o riparazione della condotta. Tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità se non per difetto assoluto di motivazione, nella specie neppure censurato. Il ricorso è rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione degli intimati, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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