Assegnazione temporanea per figli minori: posto vacante è condizione vincolante (TAR Umbria n. 359 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 in favore del genitore con figli minori fino a tre anni di età è subordinata al concorso di due condizioni autonome e distinte. La prima è costituita dalla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva presso la sede di destinazione; la seconda dall’assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, il cui eventuale diniego deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. La verifica sulla prima condizione precede logicamente l’esercizio della discrezionalità sull’assenso ed è connotata da esito vincolato. Ove essa si concluda negativamente, il rigetto dell’istanza costituisce l’unico esito possibile del procedimento, venendo meno in radice l’oggetto della valutazione discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato dell’Esercito italiano in servizio presso una Scuola, presentava istanza ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 per ottenere l’assegnazione temporanea presso una sede ubicata nella provincia di residenza della famiglia, composta dalla moglie e da una figlia di poco più di due anni.
L’Amministrazione comunicava il preavviso di rigetto, rilevando che presso le sedi ambite non erano previste posizioni organico-retributive per la categoria dei graduati. Esperito l’accesso agli atti e presentate le osservazioni, lo Stato maggiore dell’Esercito disponeva il rigetto dell’istanza. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Umbria, deducendo violazione dell’art. 42-bis, degli artt. 3, 10-bis e 24 della legge n. 241/1990 e della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Respinta l’istanza cautelare, la causa giungeva alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla ricostruzione della disposizione invocata, rilevando che essa riconosce al genitore con figli minori fino a tre anni la possibilità di assegnazione temporanea presso la sede in cui l’altro genitore esercita l’attività lavorativa o, per effetto della Corte costituzionale n. 99 del 2024, presso la sede in cui è fissata la residenza della famiglia.
Il Tribunale individua quindi due condizioni autonome. La prima consiste nella sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; la seconda nell’assenso delle amministrazioni, con dissenso motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto logico tra le due condizioni. La verifica sulla disponibilità del posto, ad esito vincolato, precede l’esercizio della discrezionalità sull’assenso ed è volta a evitare situazioni di soprannumero. Ove tale verifica si concluda negativamente, il rigetto costituisce l’unico esito vincolato possibile, venendo meno in radice l’oggetto della valutazione discrezionale, compresa quella sui casi o esigenze eccezionali.
Il collegio conforta tale lettura richiamando la giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’art. 42-bis non attribuisce un diritto soggettivo all’assegnazione, ma un interesse legittimo, subordinato all’accertamento dei presupposti di legge: tra i precedenti citati, Cons. Stato, sez. II, n. 8527 del 2022 e Cons. Stato, sez. VI, n. 5063 del 2017.
Nel caso concreto, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza per l’insussistenza, presso le sedi ambite, di posti vacanti di corrispondente posizione retributiva per la categoria dei graduati. Tale circostanza, non specificamente contestata, è ritenuta pacifica ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. Esclusa la prima condizione, il rigetto si impone come esito obbligato. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura degli interessi dedotti.
Nota della Redazione
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