Ottemperanza per la Carta Docente: ordine di pagamento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2916 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro da parte della pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia provveduto, anche parzialmente, al pagamento, legittima l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione di un termine per l’adempimento. La mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum, unita alla costituzione in giudizio con memoria di stile, integra gli estremi dell’inottemperanza. In caso di ulteriore inerzia, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, affinché provveda al pagamento in luogo dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio economico della “Carta Docente”, per un importo di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22. La sentenza, una volta passata in giudicato, veniva notificata all’amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione, senza che alcun adempimento fosse intervenuto, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’integrale pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente verificato che, rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni del ricorrente è emerso che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero, costituitosi con una memoria di stile, non aveva sollevato contestazioni né fornito indicazioni sullo stato della procedura. Tale comportamento è stato interpretato dal Collegio come una mancata contestazione del credito sia nell’an che nel quantum.
Sulla base di tali elementi, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale adempimento. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, che dovrà dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, con oneri a carico dell’amministrazione.
La pronuncia conferma l’operatività del rito dell’ottemperanza come strumento efficace per garantire l’esecuzione dei giudicati di condanna al pagamento di somme di denaro, superando l’inerzia della pubblica amministrazione e assicurando la piena soddisfazione del credito del privato.
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Nota della Redazione
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