Criterio premiale connesso ad altri interventi CSR e impossibilità sopravvenuta (TAR Umbria n. 368 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bandi pubblici l’interpretazione letterale della lex specialis è da preferire. Il criterio di selezione che attribuisce un punteggio premiale ai soggetti che “aderiscono ad altri interventi per le foreste del CSR” presuppone che l’adesione sia attuale alla data di presentazione della domanda di sostegno, non essendo sufficiente una mera dichiarazione d’impegno a provvedervi in futuro. La circostanza che l’inadempimento sia divenuto impossibile per ritardo dell’Amministrazione nella pubblicazione del bando connesso integra una condizione impossibile, ma non consente il riconoscimento del punteggio al singolo concorrente che abbia impugnato la graduatoria, quando il pregiudizio ha operato indistintamente in danno di tutti i partecipanti, salvaguardando la par condicio. L’istituto della forza maggiore è congruente solo quando l’impedimento pregiudica la partecipazione alla procedura, non la mera attribuzione di un punteggio premiale.

Il Fatto

Un’azienda agricola esercente attività di tartuficoltura ha presentato domanda di sostegno nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’intervento SRD05 del CSR Umbria 2023-2027, impianti di forestazione e imboschimento su terreni agricoli, autodichiarando 70 punti, di cui 10 riferiti al criterio di selezione del paragrafo 4.1.1. relativo al collegamento con altri interventi per le foreste del CSR, segnatamente la misura SRC02.

In sede di istruttoria la Regione ha ritenuto inammissibile quel punteggio, rideterminando la domanda in 60 punti e ricollocandola in posizione non finanziabile. La ricorrente ha impugnato la determina di riapprovazione della graduatoria deducendo tre motivi, incentrati sulla diversità di motivazione tra preavviso di rigetto e provvedimento finale, sull’interpretazione del criterio selettivo e, in subordine, sull’applicabilità della forza maggiore e del soccorso istruttorio, essendo il bando della misura SRC02 sopravvenuto solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. La diversa formulazione della motivazione tra la nota del 14 gennaio 2025 e l’allegato alla determina di riapprovazione è frutto di minore precisione, ma la sostanza della ragione della sottrazione del punteggio resta identica. La finalità partecipativa dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non risulta frustrata, avendo la ricorrente presentato articolate osservazioni e risultando il contraddittorio integro.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale muore l’interpretazione letterale del criterio di selezione: per “aderire” a un intervento è necessario aver almeno presentato la relativa domanda, requisito che deve sussistere al momento della dichiarazione. Nessun dato letterale della lex specialis autorizza a ritenere sufficiente una mera dichiarazione d’impegno, verificabile in un secondo momento in sede di saldo.

I criteri di selezione previsti dalla DGR n. 218 del 13 marzo 2024 devono essere oggettivi, comprensibili, trasparenti e verificabili. Attribuire 10 punti in base all’aleatorietà di una mera dichiarazione contrasterebbe con l’effetto utile delle provvidenze e con la tutela della concorrenza, poiché l’assegnazione a soggetto non meritevole sottrae risorse ad altri.

Neppure il terzo motivo è accolto. Il ritardo della Regione nel pubblicare il bando SRC02 ha reso il criterio materialmente disapplicato, configurando una sorta di condizione impossibile. Tuttavia la forza maggiore non opera quando l’impedimento pregiudica solo l’attribuzione di un punteggio premiale e non la partecipazione alla procedura. Il pregiudizio ha colpito indistintamente tutti i concorrenti, compresi quanti, interpretando correttamente la norma, avevano rinunciato ad autodichiarare il punteggio. Accoglierlo per il solo ricorrente determinerebbe un indebito vantaggio a posteriori, in violazione della par condicio. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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