Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 320 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione all’insegnamento conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, già MIUR. Il termine per provvedere è quello complessivo desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, e approda a un massimo di quattro mesi dalla presentazione della domanda. Spirato tale termine senza provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere, nominando per il caso di persistente inadempienza il Commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 22 aprile 2025 istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente. L’istanza richiamava la direttiva 2013/55/CE e il certificato rilasciato da un’Università spagnola.

Non essendo intervenuto alcun provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per l’ordine di provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente. Quanto al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua il soppresso MIUR, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.

Per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, il Tribunale richiede due soli presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi risultano integrati nel caso concreto.

Sul piano dei termini, il Collegio richiama sia il termine generale di trenta giorni dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, sia quello specifico dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il comma 6 fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per il provvedimento di riconoscimento; il comma 2 prevede che entro trenta giorni l’autorità accerti la completezza della documentazione e richieda le eventuali integrazioni. Il termine complessivo approda dunque al massimo a quattro mesi.

Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto e non risultava adottato il provvedimento finale espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Sussiste quindi il silenzio-inadempimento del Ministero resistente.

Accolto il ricorso, il Tribunale ordina al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenendo conto della natura “di massa” dei procedimenti. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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