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Ottemperanza avverso sentenza del giudice ordinario: termine e commissario ad acta per il pagamento della retribuzione professionale docenti (TAR Puglia n. 317 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione, senza che possa estendersi alla cognizione di domande correlate. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un dovere d’ufficio inderogabile per la Pubblica Amministrazione. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 31.08.1999 e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento, determinando la parte ricorrente ad agire in ottemperanza dinanzi al TAR per ottenere l’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva la fondatezza del ricorso, ravvisando la natura dell’azione quale giudizio di ottemperanza volto all’attuazione delle sentenze del Giudice Ordinario passate in giudicato. Il Collegio precisa che tale giudizio è circoscritto alla verifica dell’adempimento dell’obbligo scaturente dalla decisione, senza possibilità di estendere la cognizione a questioni diverse. Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha contestato il proprio inadempimento, che risulta comunque provato dalla mancata esecuzione della statuizione condannatoria entro il termine di legge.

Il Tribunale accerta la sussistenza dei presupposti processuali, verificando l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza e la sua notifica munita di formula esecutiva. Sussistono, pertanto, i presupposti per l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione, decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, come prescritto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996.

Alla luce dell’accertato inadempimento, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni. Non è prevista la liquidazione di alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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