Rampe autostradali pertinenze di esercizio e fascia di rispetto (Cons. Stato n. 6286 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le rampe di accesso e di uscita autostradali costituiscono pertinenze di esercizio dell’autostrada, ai sensi dell’art. 24, comma 3, cod. strada, poiché ne sono parte integrante e strumento indispensabile per la circolazione. Ne deriva che alle rampe si applica il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto autostradale previsto dall’art. 9 della legge n. 729 del 1961. Il condono edilizio non costituisce titolo idoneo a giustificare una deroga alla fascia di rispetto. La riduzione della distanza può essere conseguita solo con l’apposita istanza, che il privato deve presentare prima di realizzare l’ampliamento: la sua omissione integra causa imputabile del mancato conseguimento della deroga.

Il Fatto

Gli eredi di un proprietario di un terreno in strada Montefeltro, ove si svolge attività di lavorazione del vetro, hanno impugnato due provvedimenti di diniego di nulla osta e di condono relativi agli ampliamenti dell’immobile. Con il primo ricorso hanno gravato il parere negativo della concessionaria autostradale su un’istanza di condono presentata nel 1995, ai sensi della legge n. 724/1994, e, con motivi aggiunti, il diniego comunale. Con il secondo ricorso hanno impugnato un nuovo parere negativo sulla stessa istanza e su un’ulteriore istanza presentata nel 1986, ai sensi della legge n. 47/1985, integrato da motivi aggiunti contro i nuovi dinieghi.

Il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibili il primo ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, rigettando la domanda di danno, e ha respinto il secondo ricorso, accertando un abuso in fascia di rispetto autostradale. La questione arriva in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo, che invocava la violazione dell’art. 9 della legge n. 729 del 1961 e dell’art. 16 cod. strada. La censura sulla disciplina applicabile è inammissibile per difetto di interesse, poiché l’edificazione si colloca a distanza variabile tra 20 e 25,65 metri dalla rampa, quindi comunque entro la fascia di rispetto.

Nel merito, il Consiglio di Stato affronta la qualificazione delle rampe di accesso e di uscita. Gli appellanti sostenevano che il manufatto, esterno alla fascia di rispetto, non richiedesse alcun nulla osta, invocando l’art. 16, comma 3, cod. strada. La tesi è respinta: le rampe integrano pertinenze di esercizio, quali parti integranti dell’autostrada e strumento indispensabile per il suo utilizzo. La loro natura è confermata dagli artt. 175, comma 7, e 176, comma 1, cod. strada, che riconducono rampe e svincoli tra le pertinenze autostradali, e dallo stesso art. 9 della legge n. 729 del 1961, che estendeva il divieto ai tracciati “e relativi accessi”. L’assenza dei requisiti dell’art. 2, comma 3, cod. strada non preclude tale qualificazione. Il vincolo di inedificabilità si applica dunque anche alle rampe, come già affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 10361 del 2022.

Il secondo motivo, sulla presunta possibilità di ottenere la deroga in tempi ragionevoli prima dell’abrogazione della norma, è respinto: la tesi si fonda su una valutazione ipotetica. Il Collegio osserva che gli appellanti avrebbero potuto e dovuto presentare l’istanza di riduzione della distanza prima di realizzare l’ampliamento, e che proprio l’omissione è causa del mancato conseguimento della deroga.

Il terzo e il quarto motivo, relativi al limite volumetrico e alla illegittimità derivata, sono inammissibili per difetto di interesse, poiché le censure avverso argomentazioni svolte ad abundantiam o obiter dicta non incidono sul dispositivo, secondo Cass., Sez. 5, n. 1770 del 2025. Il quinto motivo, sul risarcimento del danno, è infondato, essendo formulato in via condizionata e fondandosi sull’omissione imputabile agli appellanti. L’appello è rigettato, con compensazione integrale delle spese in considerazione delle peculiarità della vicenda e della durata dei procedimenti di condono.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *