Esclusione dalla gara per anomalia dell’offerta: onere di contestazione immediata del disciplinare (TAR Lombardia n. 1087 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del disciplinare di gara che impongono specifici oneri di partecipazione, ivi inclusi quelli documentali, sono immediatamente impugnabili e devono essere contestate nei termini di rito decorrenti dalla pubblicazione o dalla conoscenza della lex specialis. La mancata impugnazione tempestiva di tali clausole preclude la possibilità di far valere in sede di ricorso avverso l’esclusione vizi che da esse direttamente derivano. L’onere di impugnazione immediata risponde alla finalità di garantire la certezza delle regole di gara e l’effettività della tutela.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore edile, ha partecipato alla procedura di gara indetta dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Bergamo, Lecco e Sondrio per l’affidamento di un appalto, come indicato dal CIG B900BE65E3, relativamente al Lotto BG-02. All’esito delle operazioni di gara, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione della ricorrente, sulla base di quanto emerso dai verbali del R.U.P. e della Commissione giudicatrice. La società ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione unitamente al disciplinare di gara e alla successiva determinazione di aggiudicazione in favore della controinteressata, chiedendo l’annullamento degli atti e, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso, ritenendo le censure proposte non fondate alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione e dell’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando.
La sentenza richiama il consolidato orientamento secondo cui le disposizioni del disciplinare di gara che contengono prescrizioni specifiche, in particolare quelle relative alla documentazione da produrre, sono soggette a un vincolo di impugnazione immediata. Tali clausole, in quanto dotate di natura immediatamente lesiva, non possono essere rimesse in discussione in un momento successivo, come in occasione del ricorso avverso l’esclusione. La mancata tempestiva contestazione determina, pertanto, la formazione di una preclusione processuale.
La decisione chiarisce che il concorrente, il quale non abbia impugnato entro i termini la lex specialis nella parte in cui introduce requisiti o oneri partecipativi, non può dolersi successivamente della loro applicazione. Questo principio, volto a garantire l’efficiente e celere svolgimento delle procedure concorsuali, trova applicazione anche nel caso in cui la violazione dedotta riguardi profili sostanziali della disciplina di gara.
Conseguentemente, il Collegio ha respinto la domanda di annullamento e, dovendosi escludere la fondatezza della domanda principale, ha respinto anche le domande consequenziali di declaratoria di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerata la natura delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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