Assegno aggiuntivo e collocamento fuori ruolo: no al cumulo con lo stipendio (TAR Marche n. 117 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il professore universitario collocato fuori ruolo per svolgere funzioni di esperto presso la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, non ha diritto all’assegno aggiuntivo previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 382/1980 per i professori in regime di tempo pieno. L’art. 1-bis del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 interpreta l’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 nel senso che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione degli affari esteri in servizio all’estero, anche fuori ruolo, non include le indennità ulteriori rispetto a quelle ivi previste. Ne consegue che l’assegno aggiuntivo indebitamente corrisposto è soggetto a ripetizione ex art. 2033 cod. civ., con termine decennale ex art. 2946 cod. civ., senza scomputo delle ritenute, salvo rivalsa in sede fiscale. La nota rettoriale che richiede la restituzione è atto negoziale di diffida, non provvedimento amministrativo, e non è autonomamente impugnabile.
Il Fatto
Il ricorrente, professore ordinario a tempo pieno presso l’Università di Macerata, ha svolto funzioni di esperto nella Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea dal 2 maggio 2006 al 1° maggio 2014, in regime di collocamento fuori ruolo.
L’Ateneo ha corrisposto l’assegno aggiuntivo dal 2006 al 30 aprile 2012, poi ne ha chiesto la restituzione con nota rettoriale per il periodo 1° gennaio 2009 – 30 aprile 2012, richiamando il parere della Ragioneria Generale dello Stato. Il ricorrente ha impugnato la nota e il parere chiedendone l’annullamento, l’accertamento negativo del credito e la condanna dell’Università al pagamento dell’assegno per il periodo 1° maggio 2012 – 1° maggio 2014. L’Università ha eccepito l’inammissibilità della domanda di annullamento per natura non autoritativa dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento. La nota rettoriale è qualificata come atto di diffida ad adempiere nel rapporto negoziale tra l’Ateneo e il lavoratore: manca una parte dispositiva, richiama istituti civilistici come la prescrizione e l’indebito oggettivo, ha ad oggetto la richiesta di restituzione. Il ricorso per annullamento è pertanto inammissibile perché rivolto contro un atto negoziale. Anche l’impugnazione del parere della Ragioneria è inammissibile, avendo valore di circolare interpretativa non vincolante.
La pretesa sostanziale è comunque esaminata in ragione della domanda di accertamento negativo del credito, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a. Tale domanda è infondata. L’art. 1-bis del d.l. n. 138/2011 interpreta l’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 nel senso che il trattamento economico del personale dell’Amministrazione degli affari esteri all’estero non include l’indennità di amministrazione né l’indennità integrativa speciale, e che possono essere attribuite solo le indennità del d.P.R. n. 18/1967.
Da ciò discende che a tutto il personale, anche in temporaneo collocamento fuori ruolo, spetta unicamente lo stipendio, senza ulteriori indennità. L’interpretazione opposta contrasterebbe con il principio di eguaglianza sostanziale, discriminando tra situazioni identiche, e sarebbe illogica: un professore fuori ruolo che svolge funzioni proprie del personale del Ministero non può continuare a godere dell’assegno del tempo pieno universitario, presso cui non svolge alcuna attività.
Quanto alla prescrizione, il termine decennale ex artt. 2033 e 2946 cod. civ. è stato tempestivamente interrotto il 27 ottobre 2015. Sulla dedotta lesione del legittimo affidamento, il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023, che ha escluso l’illegittimità dell’art. 2033 cod. civ. e ha individuato tra i rimedi la rateizzazione e l’inesigibilità temporanea. Dall’infondatezza dell’accertamento negativo deriva il rigetto della domanda di condanna al pagamento dell’assegno per il periodo 1° maggio 2012 – 1° maggio 2014.
Nota della Redazione
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