Ordinanza contingibile e urgente: legittimo l’ordine al privato anche senza accertamento definitivo della proprietà del muro (TAR Calabria n. 1529 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.U.E.L. è esercitabile quando sussista una situazione di pericolo grave per l’incolumità pubblica che, per la sua eccezionalità, non possa essere fronteggiata con i rimedi ordinari. Il requisito dell’urgenza sussiste anche se la situazione di pericolo si protrae da lungo tempo, purché l’aggravamento renda l’intervento non ulteriormente rinviabile. L’ordinanza prescinde dall’accertamento definitivo della proprietà del bene e delle cause che hanno generato il pericolo, essendo sufficiente una verifica minima e di immediata realizzazione in base alla situazione di fatto, fermo il limite di non porre incombenze a soggetti del tutto estranei al pericolo. L’ordine di esecuzione dei lavori al privato lascia impregiudicata la questione dell’accollo economico dei costi, estranea alla funzione del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’abitazione in un comprensorio insistente su un muro di contenimento in stato di marcato dissesto, impugnava l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco gli aveva intimato, insieme ad altri proprietari, di eseguire opere di regimentazione delle acque meteoriche e di alleggerimento dei carichi sul muro, nonché di procedere al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza per la parte di proprietà privata. Il ricorrente deduceva la carenza dei presupposti di necessità e urgenza, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e contestava l’attribuzione della proprietà del muro ai privati, ritenendolo di proprietà comunale in quanto funzionale alla protezione della strada.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha ricostruito i presupposti dell’ordinanza extra ordinem, richiamando la giurisprudenza costante secondo cui la situazione di pericolo può protrarsi a lungo senza cagionare il danno, senza che ciò impedisca l’esercizio del potere nel momento in cui l’aggravamento rende l’intervento non più rinviabile. La contingibilità deve intendersi come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, ma l’ordinanza è legittima anche quando il pericolo consiste in una ragionevole probabilità di danno se non si interviene prontamente.
Il Collegio ha ritenuto infondata la censura di carenza dei presupposti, evidenziando che il Sindaco aveva correttamente motivato l’indifferibilità degli interventi sulla base delle risultanze tecniche richiamate e degli infruttuosi tentativi di sollecitare i proprietari a provvedere. Gli interventi provvisori di messa in sicurezza già realizzati dal Comune non dimostravano l’assenza dei requisiti di urgenza, ma anzi palesavano la necessità di quelli definitivi, come emerso dalla relazione tecnica allegata al certificato di regolare esecuzione.
Quanto alla carenza istruttoria, il provvedimento risultava fondato su plurimi atti: il verbale dei Vigili del Fuoco che accertava il marcato dissesto, l’ordinanza di interdizione del transito, i due interventi di messa in sicurezza provvisoria, la relazione tecnica del gennaio 2022, la CTU disposta dal Tribunale che individuava nella carenza di regimentazione delle acque la causa concorrente del fenomeno, e le interlocuzioni con i proprietari rimaste senza riscontro.
In ordine alla contestata proprietà del muro, il TAR ha precisato che, in presenza di una conclamata condizione di pericolo, ai fini della legittimità dell’ordine è sufficiente che il Comune individui i destinatari in base alla situazione di fatto, senza dover svolgere complessi accertamenti di natura privatistica. L’ordinanza, inoltre, conteneva una clausola che limitava l’intervento alla “parte di proprietà privata”, lasciando spazio in sede esecutiva alle verifiche sull’effettiva individuazione del tratto di muro su cui gravano gli obblighi. Irrilevante è stata infine ritenuta l’ascrivibilità al Comune delle cause del dissesto, poiché l’ordinanza contingibile e urgente prescinde dall’accertamento di responsabilità, non avendo natura sanzionatoria.
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Nota della Redazione
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