Assegno circolare prescritto e difetto di interesse ad agire (Cass. civ. Sez. III n. 21413 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine triennale di prescrizione dell’assegno circolare, sancito dall’art. 84, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, determina il venir meno di ogni azione cartolare del beneficiario nei confronti dell’emittente. Caducata la legittimazione cartolare, il beneficiario non è portatore di un interesse giuridicamente qualificato ad accertare la destinazione della provvista, né può invocare il rapporto causale sottostante per ottenere la condanna dell’istituto emittente alla riemissione del titolo o al pagamento dell’equivalente. L’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. ha natura di titolo esecutivo in favore del creditore procedente e contro il terzo pignorato; pertanto il creditore assegnatario è, di regola, carente di interesse ad agire in via di cognizione per ottenere un ulteriore titolo esecutivo, salvo che alleghi uno specifico e peculiare bisogno di tutela cognitiva.

Il Fatto

Il creditore, assegnatario di un credito verso un istituto previdenziale all’esito di un’espropriazione presso terzi, conveniva in giudizio la banca terza pignorata con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., chiedendo la consegna dell’assegno circolare emesso dalla banca per ottemperare all’ordinanza di assegnazione, o in subordine il pagamento dell’equivalente numerario, oltre al risarcimento dei danni.

Esponeva che il titolo, di importo pari a euro 1.464,67, era andato smarrito e poi ritrovato, che era decorso il termine triennale di prescrizione e che la provvista era confluita nel Fondo per le vittime delle frodi finanziarie. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, ritenendo legittimato alla restituzione il debitore esecutato e non il beneficiario del titolo. La Corte d’appello di Roma confermava, giudicando adempiuta l’obbligazione con l’emissione e l’inoltro dell’assegno. Il beneficiario ricorreva in cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di ordine processuale: il ricorso introduttivo non aveva operato una chiara riconduzione sub specie iuris della vicenda, affastellando due ragioni distinte, il rapporto cartolare nascente dall’assegno e l’inadempimento dell’obbligazione gravante sulla banca quale terzo pignorato. Entrambi i profili sono scrutinati, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Quanto al primo profilo, il decorso della prescrizione triennale comporta il venir meno di ogni possibile azione del beneficiario verso l’emittente: il rapporto cartolare spira definitivamente. Ne segue che la sorte della provvista — restituita all’ordinante o devoluta al Fondo — non concerne la posizione del beneficiario, privo di interesse giuridicamente qualificato. La Corte reputa quindi radicalmente inconferente stabilire se il soggetto legittimato al rimborso sia l’istituto bancario o il debitore esecutato, questione che resta impregiudicata.

Quanto al secondo profilo, il Collegio ribadisce che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. trasferisce la titolarità del credito e vale come titolo esecutivo in favore del procedente contro il terzo pignorato, che può essere aggredito con espropriazione forzata. Il creditore assegnatario, già munito di tale titolo, è di regola carente di interesse ad agire in via cognitiva per conseguire un ulteriore titolo per la medesima prestazione.

L’azione di condanna è ammissibile solo se la parte alleghi un bisogno di tutela cognitiva giuridicamente apprezzabile, ulteriore rispetto a quello offerto dal titolo posseduto. Nel caso concreto il ricorrente non ha mai esplicitato tale esigenza, nemmeno in sede di legittimità. La domanda non poteva dunque trovare accoglimento per difetto di interesse ad agire. Emendata la motivazione, il dispositivo resta conforme a diritto e la sentenza è confermata, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

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