Rinuncia implicita ai maggiori oneri e atto di sottomissione nella concessione (Cass. civ. Sez. I n. 10603 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia a un diritto già maturato non si presume e non può desumersi dal mero richiamo, contenuto in un atto di sottomissione, alle condizioni previste da una deliberazione approvativa della perizia di variante, quando tale delibera si limiti a indicare le somme dovute e la relazione istruttoria che esclude ulteriori pretese non sia richiamata né dalla delibera né dall’atto. Ai fini della rinuncia tacita occorre una dichiarazione espressa del titolare del diritto oppure un comportamento concludente idoneo a evidenziare in modo univoco la volontà definitiva di abdicarvi. La clausola asseritamente rinunciativa contenuta nell’atto di sottomissione non è nulla per difetto di specifica approvazione scritta ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., quando non risulti che il programma negoziale sia stato precostituito mediante moduli o formulari destinati a una serie indefinita di rapporti.
Il Fatto
Un consorzio, concessionario degli interventi di ristrutturazione e completamento di un’opera infrastrutturale in virtù di convenzione e successivo atto aggiuntivo, ha convenuto in giudizio l’ente concedente per ottenere il ristoro dei maggiori oneri sopportati per l’andamento anomalo e frammentario dei lavori, la restituzione delle somme trattenute a titolo di penale e il risarcimento dei danni da ritardo nell’approvazione del collaudo.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, condannando l’ente alla restituzione della penale. La Corte d’appello, in riforma, ha rigettato integralmente la pretesa attorea, accogliendo l’appello incidentale dell’ente. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla pretesa di cui alla riserva iscritta per il periodo compreso tra il novembre 1997 e il giugno 1999, è fondato. La Corte esclude innanzitutto che la clausola asseritamente rinunciativa sia affetta da nullità per mancata specifica approvazione scritta: ai fini dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ. non basta che una parte abbia predisposto l’intero contratto, occorrendo che il programma negoziale sia precostituito mediante moduli o formulari in vista di una serie indefinita di rapporti, evenienza non dedotta né dimostrata.
La sentenza impugnata non è però condivisibile laddove desume la rinuncia dall’accettazione, contenuta nell’atto di sottomissione, delle modifiche apportate alla convenzione originaria dalla delibera approvativa della perizia di variante. L’esclusione di ulteriori importi, operata unilateralmente nella relazione istruttoria, non risulta richiamata né dalla delibera, che si limita a indicare le somme dovute, né dall’atto di sottomissione, che dà atto dell’approvazione della perizia e delle modifiche senza cenno alle ulteriori pretese.
L’accettazione delle condizioni della delibera non poteva dunque essere interpretata come rinuncia espressa o implicita: a tal fine è necessaria un’apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto oppure un comportamento concludente idoneo a evidenziare in modo univoco l’effettiva e definitiva volontà di abdicare. La Corte richiama sul punto propri precedenti in tema di rinuncia tacita e di clausole vessatorie.
Il secondo motivo, concernente la responsabilità dell’ente per i ritardi nel periodo giugno 1999-gennaio 2003, è invece infondato. La Corte territoriale ha individuato le cause dei ritardi nell’interferenza con altra infrastruttura e nell’esigenza di una perizia di variante, escludendo la responsabilità dell’amministrazione e valorizzando la natura traslativa della concessione, che trasferisce al concessionario l’esercizio delle funzioni pubbliche necessarie alla realizzazione dell’opera e l’obbligo di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile. La responsabilità per errori progettuali si fonda, nei rapporti con il committente, sull’inadempimento dell’obbligo di provvedere alla progettazione con la dovuta diligenza.
Quanto al terzo motivo, relativo al ritardo nel collaudo, la Corte ne conferma l’infondatezza: la trasmissione della documentazione relativa agli espropri e agli obblighi contributivi e previdenziali, posti a carico del concessionario, era indispensabile per la ricostruzione della contabilità dei lavori e quindi per l’effettuazione del collaudo, il cui ritardo non può essere posto a carico dell’amministrazione. La sentenza è pertanto cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese.
Nota della Redazione
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