Inammissibile il ricorso che non attacca tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 10864 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, ciascuna idonea a sorreggerne l’adozione, e il ricorrente rivolga le proprie censure solo ad alcune di esse senza contestarle tutte nella loro interezza. In tale ipotesi difetta l’interesse in capo alla parte a coltivare l’impugnazione dei profili non attaccati, poiché la decisione resterebbe comunque fondata sulle ragioni rimaste incontestate. La regola vale anche quando i motivi denuncino vizi di omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. o violazione dell’art. 2697 cod. civ., se non si confrontano con l’argomento assorbente del giudice di merito.

Il Fatto

Una società e il suo socio convenivano in giudizio una banca per far valere pretese contrattuali. Il giudice di primo grado, rilevata la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, ordinava l’integrazione ai sensi dell’art. 164, comma 5, cod. proc. civ. Non ottemperando i ricorrenti, il giudizio era dichiarato estinto.

La Corte d’Appello rigettava il gravame, ritenendo che l’atto di citazione, pur integrato, restasse generico nell’oggetto e non indicasse tutti gli elementi costitutivi della domanda. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi — due per omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e uno per violazione dell’art. 2697 cod. civ. — vengono esaminati congiuntamente sotto il profilo dell’inammissibilità.

La Suprema Corte rileva che le censure, generiche e non sempre razionalmente intelligibili, non si confrontano con il principale argomento della decisione impugnata: il giudicato formatosi sui profili non contestati in grado di appello. I ricorrenti si astengono dal prendere posizione su taluni argomenti sviluppati dal giudice di merito e si intrattengono su aspetti marginali della vicenda.

Il principio applicato è che, quando il provvedimento impugnato si sorregge per effetto di una molteplicità di rationes autonomamente idonee a giustificarne l’adozione, nessun interesse impugnatorio meritevole è ravvisabile in capo alla parte che si dolga solo di alcune di esse e non le contesti tutte nella loro interezza.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio. La Corte dichiara altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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