Graduatoria assegno di cura: illegittimo il criterio del solo ISEE (TAR Campania n. 1924 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno di cura per persone con disabilità gravissima, la graduatoria degli ammessi al beneficio non può essere redatta sulla base del solo parametro economico dell’ISEE. La disciplina regionale (nella specie d.G.R.C. n. 70/2024, che ha aggiornato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza approvato con d.G.R.C. n. 121/2023) impone di valutare congiuntamente le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata, da accertarsi anche tramite l’Allegato C delle schede SVAMA e SVAMDI. L’essere stati beneficiari nelle annualità pregresse non determina alcun legittimo affidamento al mantenimento del contributo, poiché le singole graduatorie sono autonome e la spesa storica non vincola l’Amministrazione. È invece illegittima la selezione operata con il criterio esclusivo dell’ISEE, che omette la valutazione sociale del carico assistenziale.

Il Fatto

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale su un figlio minore affetto da disabilità gravissima impugnano la determinazione con cui l’Ambito Territoriale n. 28 ha approvato la graduatoria degli ammessi al beneficio FNA 2023, programma regionale di assegni di cura, insieme all’avviso pubblico presupposto. Chiedono altresì l’accertamento del diritto del minore a percepire l’assegno di cura anche per l’annualità 2025.

Il minore, già qualificato inabile gravissimo con priorità n. 1 e destinatario del contributo in annualità precedenti, risulta non finanziabile per asserita carenza di fondi. La graduatoria è stata redatta seguendo l’ordine delle dichiarazioni ISEE. Il Comune si è costituito in resistenza. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ritiene non rilevante la questione della potenziale violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., essendo stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami e non essendo stata preventivamente valutata la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei controinteressati.

Nel merito, il Tribunale chiarisce che il diritto all’assegno di cura deve essere conformato dall’Amministrazione attraverso una graduatoria, tenendo conto dei fondi disponibili. L’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022 configura il contributo come integrativo dell’indennità di accompagnamento. La priorità massima riconosciuta ai disabili gravissimi non ne garantisce l’erogazione in termini assoluti, dipendendo dalle risorse finanziarie (richiamato Consiglio di Stato sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10131). Da ciò deriva che la fruizione del contributo nelle annualità pregresse non genera alcun legittimo affidamento. Le singole graduatorie sono autonome e non vincola il principio della spesa storica.

Passando alle censure di merito, il Collegio ne ravvisa la fondatezza. Il richiamo dell’allegato B della d.G.R.C. n. 70/2024, secondo cui i disabili gravissimi già valutati e beneficiari non devono essere rivalutati, attiene agli obblighi di programmazione dei Comuni e non esclude la valutazione annuale delle singole domande. La delibera regionale, come già affermato da TAR Napoli Sez. IX n. 926/2026, impone di valutare congiuntamente, nell’ambito della disabilità gravissima, le condizioni sociali ed economiche svantaggiate, da accertarsi mediante l’Allegato C delle schede SVAMA e SVAMDI e l’ISEE più basso.

L’istruttoria conferma la violazione: il Comune ha selezionato i beneficiari basandosi esclusivamente sull’ISEE. Nei fascicoli visionati risulta mancante la scheda SVAMDI C, che contiene la valutazione sociale dell’assistente sociale, mentre è presente la scheda D compilata dall’UVI, priva del punteggio PSOC. La graduatoria impugnata è quindi fondata su un solo parametro economico, senza considerare la situazione concreta del nucleo, il carico assistenziale e l’impegno del caregiver familiare.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti gravati e salvezza dei successivi provvedimenti in sede di riedizione del potere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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