Cessazione materia del contendere per impianto agrivoltaico dopo sentenza Corte cost. n. 184/2025 (TAR Sardegna n. 337 del 14.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata qualora la parte ricorrente abbia ottenuto l’ammissione alla graduatoria del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la ricezione degli incentivi, venendo meno l’interesse alla decisione nel merito. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone un accertamento in ordine al venir meno dell’interesse strumentale alla tutela giurisdizionale, con conseguente compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato innanzi al TAR per la Sardegna un provvedimento, chiedendo, previa concessione di idonea misura cautelare, l’accertamento della perdurante validità ed efficacia di un Provvedimento Unico di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 15,86 MW, rilasciato dal Comune di Siligo. Nel corso del giudizio, la difesa di parte ricorrente, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2025 e dell’ammissione alla graduatoria GSE per la ricezione degli incentivi per gli impianti agrivoltaici, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese di lite compensate. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto della richiesta avanzata con la memoria del 27 gennaio 2026, ha ritenuto che non restasse che provvedere nei termini richiesti dalla ricorrente, dichiarando la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe, con integrale compensazione delle spese di lite. La pronuncia si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse della società ricorrente alla definizione del giudizio, determinata dal conseguimento dell’utilità sostanziale perseguita attraverso l’ammissione alla graduatoria GSE degli incentivi per l’impianto agrivoltaico.

Il provvedimento, di natura meramente processuale, non entra nel merito delle censure dedotte, ma si limita a registrare il venir meno dell’interesse alla decisione, in conformità al principio per cui l’instaurazione del rapporto processuale non può protrarsi laddove sia sopravvenuto un fatto, oggettivo o soggettivo, tale da eliminare la necessità di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa azionata. La compensazione delle spese di lite è stata disposta in ragione della particolarità dell’esito del giudizio, che non ha visto una soccombenza in senso tecnico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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