Legittimo il declassamento da zona B3 ad area agricola nel PUC (TAR Campania n. 1925 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. La decisione dell’amministrazione sulla destinazione di singole aree non necessita di apposita motivazione ulteriore rispetto ai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano. Il mutamento peggiorativo della destinazione urbanistica pregressa della medesima area non è ravvisabile come aspettativa qualificata, in assenza di posizioni qualificate dedotte in giudizio. Il termine di cui all’art. 3 del Regolamento regionale n. 5/2011 della Campania non ha carattere perentorio e la sua inosservanza non determina alcuna decadenza. La censura relativa alla mancata valutazione del dimensionamento abitativo è inammissibile per carenza di interesse, non avendo la parte provato la concreta possibilità di un ampliamento delle zone edificabili.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un terreno classificato B3 nel precedente P.R.G., ha impugnato la delibera con cui la Commissione Straordinaria del Comune ha approvato il nuovo piano urbanistico comunale, pubblicata sul BURC, unitamente agli atti presupposti di adozione, esame delle osservazioni e presa d’atto dei pareri.
Il gravame si articola in tre censure: la violazione del termine per la presentazione delle osservazioni, con conseguente decadenza per l’esame intervenuto tardivamente; il mancato recepimento dei rilievi formulati dalla Città Metropolitana; l’arbitrarietà della riqualificazione del terreno da zona B3 ad ambito “Città Diffusa”, con perdita della potenzialità edificatoria. Il Comune si è costituito chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e infondato.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio esclude la decadenza, rilevando che il termine di 120 giorni per l’esame delle osservazioni non ha carattere perentorio secondo la disciplina richiamata. La “contestualità” delle due pubblicazioni, sul sito web del Comune e sul BURC, va intesa come la più celere pubblicazione possibile secondo i rispettivi tempi tecnici, senza che un minimo scarto temporale assuma rilevanza. Il termine decorre dalla pubblicazione sul BURC, momento da cui il piano è efficace.
Sul secondo motivo, la censura è dichiarata inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto. Il ricorrente contesta il declassamento del proprio terreno e auspica il mantenimento delle potenzialità edificatorie, ma non prova che l’eventuale annullamento del piano strutturale per mancata valutazione del dimensionamento abitativo comporterebbe, almeno come possibilità, un ampliamento delle zone residenziali. Le finalità perseguite dalla Città Metropolitana risultano anzi opposte, mirando a evitare l’ulteriore consumo di suolo.
Il Collegio esclude altresì la configurabilità di un interesse meramente strumentale alla riedizione del procedimento, non essendo dimostrata alcuna chance di conservare le facoltà edificatorie. La Sezione richiama propri precedenti relativi alla medesima pianificazione comunale, che in casi analoghi hanno concluso per l’inammissibilità della censura.
Sull’ultimo motivo, la scelta dell’amministrazione è ritenuta immune da vizi di patente illogicità o irrazionalità. Gli obiettivi di fondo, esplicitati nell’atto di indirizzo, mirano a contrastare la diffusa urbanizzazione e la carenza di strutture pubbliche, preservando le aree non ancora edificate. La destinazione ad uso agricolo e il rinvio delle trasformazioni alla componente programmatica del piano costituiscono espressione di discrezionalità non arbitraria. Il ricorrente non ha dedotto posizioni qualificate idonee a imporre un onere motivazionale più stringente, e l’attività ortofrutticola insistente sul fondo non risulta incoerente con la nuova classificazione.
Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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