Cessazione della materia del contendere per ottemperanza sopravvenuta al giudicato (TAR Molise n. 66 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. può essere dichiarata quando l’amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, abbia integralmente adempiuto all’obbligo di dare esecuzione al giudicato, soddisfacendo la pretesa azionata. L’accertamento del giudice è limitato alla verifica della sopravvenuta completezza dell’esecuzione, non residuando margini per ulteriori contestazioni sul titolo. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite della fase di ottemperanza, che seguono il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne abbia fatto richiesta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, che riconosceva il suo diritto al pagamento di alcune somme. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, l’interessato aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise, che aveva accolto la domanda con sentenza n. 167/2025, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento e nominando un commissario ad acta.
Successivamente, il ricorrente aveva depositato una nuova istanza lamentando il perdurante inadempimento e chiedendo la sostituzione del commissario. Tuttavia, in una successiva istanza, la parte aveva rappresentato l’avvenuta esecuzione della sentenza e il pagamento delle somme dovute, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell’amministrazione alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha accolto la richiesta del ricorrente, rilevando come la dichiarazione circa l’intervenuto pagamento integrale delle somme ancora dovute rendesse doverosa la conclusione della cessazione della materia del contendere. La verifica del giudice si è concentrata sull’effettiva e completa esecuzione del giudicato, venendo meno l’interesse della parte a una pronuncia di merito sull’ottemperanza.
Il Collegio ha applicato il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che codifica l’istituto della cessazione della materia del contendere, ricorrendo quando risulti accertata la completa ottemperanza al decisum. La pronuncia, quindi, non si è soffermata sulla sussistenza dell’inadempimento, ormai superato dai fatti, ma ha preso atto del sopravvenuto adempimento dell’amministrazione, dichiarando l’estinzione del giudizio sul punto.
Quanto alle spese di lite della fase di ottemperanza, il Tribunale ne ha disposto la condanna in capo al Ministero soccombente, liquidandole in misura ridotta e disponendo la distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, in applicazione del principio della soccombenza virtuale che regola la regolazione delle spese nei casi di cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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