Assegno di cura FNA: illegittima graduatoria basata sul solo ISEE (TAR Campania n. 2344 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale che regola l’assegno di cura per le persone con disabilità gravissima impone di graduare le richieste valutando congiuntamente le condizioni sociali ed economiche svantaggiate, accertate attraverso la scheda di valutazione sociale e l’ISEE. È pertanto illegittima la graduatoria che selezioni i beneficiari sulla base del solo parametro economico, omettendo ogni valutazione del carico assistenziale e dell’impegno del caregiver familiare. Il diritto all’assegno non è garantito in termini assoluti, ma è conformato dall’Amministrazione entro i limiti delle risorse disponibili, senza che la fruizione nelle annualità precedenti generi un legittimo affidamento al mantenimento. La valutazione espressa nella scheda sociale, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile nei limiti dell’error di fatto e della manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
I genitori di due minori gemelli, affetti da disabilità gravissima (disturbo dello spettro autistico di livello 3 secondo il DSM 5), impugnavano gli elenchi degli ammessi ed esclusi al beneficio economico degli assegni di cura FNA 2023, pubblicati dal Comune di Ercolano, nei quali i figli risultavano collocati in posizione non utile per insufficienza di risorse. I minori erano già stati percettori dell’assegno per le annualità precedenti.
I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto al reinserimento nell’elenco dei beneficiari effettivi e, in via subordinata, il risarcimento del danno. Il Comune si costituiva in resistenza. La questione approdava al giudice amministrativo per la pretesa lesione del diritto a un supporto continuativo, negato in forza del solo indicatore reddituale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato l’assegno di cura come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento, ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022, che non esaurisce le forme di assistenza previste per le persone non autosufficienti. Ha poi richiamato la disciplina regionale contenuta nell’allegato B della d.G.R.C. n. 70/2024, che fissa i criteri di priorità: il soddisfacimento della platea delle persone con disabilità gravissima e, in subordine, delle persone con disabilità grave.
La Corte ha respinto le censure che postulavano un inserimento automatico dei minori tra i beneficiari. Ha rilevato che il diritto all’assegno deve essere conformato dall’Amministrazione mediante la redazione di una graduatoria, tenendo conto dei fondi disponibili. Le singole graduatorie sono autonome e l’Amministrazione non è vincolata al principio della spesa storica: la fruizione negli anni precedenti non può determinare alcun legittimo affidamento circa il mantenimento del beneficio, richiamando Consiglio di Stato sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10131.
Il ricorso è stato invece accolto sul diverso profilo del difetto di istruttoria. La delibera regionale, nel perimetro di ciascuna condizione, prescrive che per graduare le richieste siano considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate, valutate attraverso la scheda di valutazione sociale e l’ISEE più basso. Il Comune aveva ammesso alla graduatoria i disabili gravissimi selezionando i beneficiari esclusivamente sulla base dell’ISEE, come la stessa Amministrazione ha riconosciuto in giudizio. La relazione delle assistenti sociali aveva escluso l’utilizzo del parametro PSOC con un assunto non contemplato nella delibera.
La graduatoria, fondata esclusivamente su un parametro economico, è stata redatta senza valutare la situazione concreta del nucleo familiare e il carico assistenziale. Quanto alla scheda Svamdi C, il Collegio ha ritenuto che il punteggio sociale attribuito costituisca categoria autonoma rispetto alla misurazione dello stress del caregiver e che l’omessa attribuzione di alcun punteggio nella sezione sul livello di stress del caregiver renda la scheda irragionevolmente deficitaria. Nei limiti individuati, la graduatoria, gli atti connessi e le schede sono stati annullati, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile all’attualità.
Nota della Redazione
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