Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto provvedimento espresso (TAR Campania n. 1373 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul silenzio-inadempimento disciplinato dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza del privato. La condanna a provvedere presuppone che, al momento della pronuncia, perdui l’inerzia e che non sia venuto meno l’interesse del ricorrente ad ottenere la declaratoria di illegittimità. L’emanazione di un provvedimento espresso nelle more del giudizio rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (o inammissibile qualora il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso). Tale esito prescinde da ogni indagine sulla legittimità o sull’idoneità del provvedimento sopravvenuto a soddisfare la pretesa, poiché l’eventuale illegittimità di quest’ultimo è tutelabile tramite nuova impugnazione o mediante conversione del ricorso avverso il silenzio in ricorso impugnatorio ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di somministrazione, presentava al Comune istanza per l’occupazione di suolo pubblico finalizzata all’apposizione di sedie e tavoli, per una superficie complessiva di 16 mq. A seguito del decorso del termine per la conclusione del procedimento, la società e la titolare proponevano ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione comunale adottava un provvedimento espresso di diniego della concessione, costituendosi in giudizio per eccepire l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e l’infondatezza nel merito della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, ha rammentato che l’interesse alla pronuncia sul silenzio-inadempimento deve persistere fino alla decisione, essendo condizione dell’azione. L’adozione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza fa venir meno l’oggetto del giudizio sull’inerzia.
Nel caso di specie, l’amministrazione aveva adottato il diniego prot. n. 12774 del 14.7.2026 nelle more del giudizio. Tale sopravvenienza ha determinato la cessazione della materia del contendere sull’inerzia, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale ha precisato che l’esito del giudizio prescinde da qualsiasi valutazione circa la legittimità del provvedimento sopravvenuto, atteso che la tutela avverso l’eventuale diniego illegittimo è garantita dalla proposizione di una nuova impugnazione o dalla conversione del ricorso ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, con eccezione del contributo unificato, il cui rimborso è stato posto a carico dell’amministrazione comunale. Sul punto, la Corte ha valorizzato che il provvedimento di diniego era intervenuto oltre il termine previsto dal regolamento comunale sulle occupazioni di suolo pubblico, circostanza che ha giustificato la deroga al principio di soccombenza virtuale.
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Nota della Redazione
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