Ottemperanza a sentenza di condanna alle spese e commissario ad acta (TAR Campania n. 2346 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo posto a fondamento della pretesa esecutiva è una sentenza del giudice amministrativo che abbia condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite. Il creditore che azioni un titolo di tal natura non riveste la qualità di creditore ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, con la conseguenza che non va disposta alcuna sospensione del giudizio. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e non provato dall’amministrazione l’adempimento, il ricorso va accolto e il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Il Fatto

Un avvocato ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale che aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrispondergli la somma liquidata per spese di lite, oltre accessori di legge. Il titolo era maturato all’esito di un giudizio instaurato per l’esecuzione di un decreto emesso dalla Corte d’Appello in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

Oltre alla domanda principale di ottemperanza, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, con il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione in caso di persistente inadempimento, e la condanna alle spese. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di ammissibilità. Il ricorrente non è un creditore ai sensi della legge n. 89/2001, perché il titolo azionato è una sentenza del giudice amministrativo, limitatamente alla parte che ha condannato l’amministrazione alle spese. Il caso, dunque, non rientra nella previsione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001 e non deve dispersi alcuna sospensione del giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza della cui ottemperanza si controverte è passata in cosa giudicata, come risulta dal certificato di mancata proposizione del gravame. Il titolo è stato ritualmente notificato in copia informatica al Ministero, con modalità telematiche, all’indirizzo di posta elettronica certificata estratto da pubblico elenco.

Ai fini del giudizio di ottemperanza è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo equivalente a quello esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non ha dimostrato di aver eseguito il pagamento richiesto.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso ex art. 112 cod. proc. amm.: a fronte dell’allegazione del titolo giudiziale fonte del diritto di credito, l’amministrazione non ha provato l’adempimento del proprio debito. L’amministrazione va dunque condannata a dare esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica, se anteriore.

Gli interessi sul credito sono riconosciuti a far data dal passaggio in giudicato della sentenza, come da certificato in atti, e sono dovuti tutti gli oneri di legge. In caso di inutile decorso del termine il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso è liquidato ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 207/2024. Le spese del procedimento sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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