Assorbimento del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nell’inadempimento degli obblighi di mantenimento (Cass. pen. n. 12321/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570-bis cod. pen.) rimane assorbito nel delitto di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., quando la condotta dell’agente consista nell’omettere di versare in favore dei figli minori l’assegno liquidato in sede civile, e da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza. Le due fattispecie sono, infatti, in rapporto di specialità, poiché l’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. aggiunge alla violazione dell’obbligo di assistenza materiale l’elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza. La situazione di difficoltà economica dell’obbligato esime da responsabilità solo se integra un’ipotesi di impossibilità assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole, non dovuta a colpa dell’obbligato, che deve essere dimostrata dallo stesso. L’intervento di terzi che si sostituiscano all’inadempiente non esclude lo stato di bisogno dei figli minori, che è presunto ex lege. In tema di reato permanente, la preclusione del giudicato opera fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, ma non si estende alle condotte successive, che possono formare oggetto di nuova contestazione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen.) e di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570-bis cod. pen.), per avere omesso di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori. La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma, ha dichiarato non doversi procedere per i fatti già coperti da giudicato in relazione a un precedente procedimento, confermando la condanna per il periodo successivo al 10 dicembre 2020.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo (i) la violazione del divieto di bis in idem per integrale copertura dei fatti da precedenti giudicati; (ii) la mancanza di prove per il periodo successivo; (iii) il concorso apparente di norme tra l’art. 570-bis e l’art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen.; (iv) il travisamento della prova in ordine all’accertamento dello stato di bisogno e della capacità economica dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi, secondi e quarti motivi di ricorso. Quanto al bis in idem, ha ribadito che, in tema di reato permanente, la preclusione del giudicato opera fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, ai sensi del principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. Montanari), e non si estende alle condotte successive, che possono formare oggetto di autonoma contestazione. Ha quindi confermato la corretta delimitazione operata dalla Corte di appello del segmento di condotta non coperto da giudicato. In relazione al motivo sul travisamento della prova, la Corte ha ritenuto la doglianza generica e ha ribadito i rigorosi limiti di deducibilità di tale vizio in presenza di doppia conforme, nonché il principio secondo cui l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta e incolpevole, onere probatorio non assolto nel caso di specie.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul concorso apparente tra le due fattispecie. Ha affermato che l’art. 570, comma 2, n. 2), cod. pen. e l’art. 570-bis cod. pen. sono in rapporto di specialità, con la prima norma che contiene l’elemento specializzante della privazione dei mezzi di sussistenza. Ne consegue che, quando la condotta di omesso versamento dell’assegno di mantenimento determini lo stato di bisogno dei minori, il reato di cui all’art. 570-bis rimane assorbito in quello di cui all’art. 570, comma 2, n. 2), cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo reato e trasmissione degli atti alla Corte di appello per la rideterminazione della pena.
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