Assegno divorzile: la funzione perequativa e il nesso con le scelte familiari possono provarsi per presunzioni (Cass. 23533/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 23533/2026, pubblicata il 19 luglio 2026 (R.G.N. 24715/2025) – camera di consiglio del 12 giugno 2026, Presidente Maria Acierno, Relatore Rosario Caiazzo. Generalita oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

L’assegno di divorzio, che ha funzione – oltre che assistenziale – compensativa e perequativa, presuppone l’accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio economico tra i coniugi al momento del divorzio sia stato determinato da scelte condivise nel corso del matrimonio: in particolare, dalla dedizione di un coniuge all’accudimento della famiglia e della casa, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (anche in prospettiva pensionistica) a vantaggio dell’attività lavorativa dell’altro. Il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni non e sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell’illogicità manifesta della motivazione.

Il fatto

Sciolto un matrimonio di lunga durata, il Tribunale di Sassari poneva a carico dell’ex marito un assegno divorzile mensile in favore dell’ex moglie. La Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – rigettava l’appello dell’obbligato, rilevando il netto squilibrio reddituale tra le parti (documentato dalle dichiarazioni fiscali) e ritenendo, in via presuntiva, che tale squilibrio fosse frutto di scelte condivise: l’accudimento della famiglia da parte della moglie aveva consentito al marito di dedicarsi alla propria attività lavorativa e aveva compresso le prospettive professionali di lei. L’ex marito ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’ex moglie resisteva.

La motivazione

Il ricorso e dichiarato inammissibile. I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, riguardano il riconoscimento dell’assegno nella funzione perequativa e il nesso causale tra le scelte familiari, lo squilibrio economico al momento del divorzio e il sacrificio delle aspettative professionali del coniuge più debole: la Corte d’appello ha accertato tale nesso in via presuntiva, con motivazione congrua, valorizzando la dedizione della moglie alla famiglia. L’assegno, nella funzione compensativa e perequativa, presuppone l’accertamento – anche presuntivo – del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune; il libero convincimento del giudice sulle presunzioni non e rivedibile in sede di legittimità se non per illogicità manifesta, qui insussistente. Il quarto e il quinto motivo sono del pari inammissibili, in quanto diretti a una rivalutazione del merito.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

La pronuncia conferma il ruolo centrale della funzione perequativa-compensativa dell’assegno divorzile e il rilievo della prova presuntiva. Chi chiede l’assegno deve dimostrare che lo squilibrio economico esistente al divorzio dipende da scelte condivise nel matrimonio – tipicamente la dedizione alla famiglia con rinuncia o compressione della crescita professionale – ma tale prova può essere raggiunta anche per presunzioni, sulla base di elementi come la durata del matrimonio, la ripartizione dei ruoli e il divario reddituale. Per l’obbligato, la conseguenza pratica e che l’accertamento presuntivo del giudice di merito, se logicamente motivato, difficilmente e ribaltabile in cassazione: le censure che mirano a una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.

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