Imposta unica sulle scommesse, solidarietà del bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 10704 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker avente sede in altro Stato membro, privo di concessione, è soggetto passivo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per le scommesse raccolte sul territorio italiano, in solido con il gestore del centro di trasmissione dati. L’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 non introduce alcuna discriminazione in danno degli operatori esteri, poiché l’imposta grava su tutti i soggetti che gestiscono scommesse raccolte in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento. Per le annualità successive al 2011 la solidarietà del bookmaker permane anche a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha riguardato le sole ricevitorie per i periodi anteriori. La disciplina nazionale supera il vaglio del diritto unionale, non richiede rinvio pregiudiziale e non integra un’imposta sul volume d’affari vietata dall’art. 401 della direttiva 2006/112/CE.

Il Fatto

La controversia concerne l’anno d’imposta 2014 e trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva richiesto l’imposta unica sulle scommesse a un centro trasmissione dati, quale obbligato principale, e a una società bookmaker con sede all’estero, quale coobbligata in solido. La società ha impugnato l’atto, senza successo, davanti alla Commissione tributaria provinciale; la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello.

Il ricorso per cassazione è affidato a nove motivi, articolati in via pregiudiziale, preliminare e di merito. La ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, contestando la legittimità dell’imposizione sotto il profilo soggettivo, territoriale e unionale.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di pubblica udienza, ribadendo che il collegio può escludere la ricorrenza dei presupposti quando i principi da applicare sono consolidati, come confermato dalle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e dalla sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale.

Quanto al rinvio pregiudiziale, la Corte esclude ogni necessità: le imposte sui giochi non hanno natura armonizzata e le restrizioni alla libera prestazione di servizi trovano giustificazione in motivi imperativi d’interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la lotta alle infiltrazioni criminali. La Corte di Giustizia, con la sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha escluso qualsiasi discriminazione tra operatori nazionali ed esteri.

La Corte qualifica come paritetica, e non dipendente, la solidarietà tra bookmaker e centro trasmissione dati: entrambi partecipano all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse. Il giudice delle leggi ha ritenuto irragionevole l’equiparazione solo per le annualità anteriori al 2011, quando le commissioni erano già cristallizzate; per il 2014, invece, la ricevitoria può rimodulare il rapporto negoziale e traslare il carico tributario, sicché la responsabilità del bookmaker permane.

Nessuna violazione del legittimo affidamento è configurabile, poiché il bookmaker era soggetto passivo anche prima della norma interpretativa. Il tributo, inoltre, non ha carattere di imposta sul volume d’affari e può coesistere con l’IVA. La Corte conferma infine la ripetibilità delle spese processuali in favore dell’amministrazione assistita da propri funzionari, respingendo le censure sul governo delle spese e sul contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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