Inammissibile il motivo che non critica la motivazione impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 21730 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, invece di criticare la motivazione della decisione impugnata, si limiti a riprodurre la motivazione del giudice di primo grado e a prospettare circostanze fattuali, senza indicare il nesso con la decisione di appello. Le circostanze di fatto poste a fondamento della censura devono essere dedotte nel rispetto dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., con indicazione degli atti e dei luoghi processuali in cui sono state introdotte. Il vizio di motivazione non può fondarsi su elementi aliunde rispetto alla motivazione stessa. Il motivo che attinge una motivazione aggiuntiva, resa ad abundantiam, è inidoneo a inficiare la decisione quando la ratio principale è autonoma e consolidata.
Il Fatto
Una società aveva concesso a un’altra, con contratto del 23 giugno 2008, l’affitto di un ramo di azienda esercitato all’interno di un centro commerciale, con scadenza pattuita al 30 giugno 2015. Alla scadenza la concedente conveniva l’affittuaria davanti al Tribunale per ottenere il rilascio dei locali e il pagamento dei canoni maturati.
La convenuta contestava la qualificazione del rapporto, sostenendo che si trattasse di una locazione commerciale e non di affitto di azienda, e svolgeva domanda riconvenzionale di nullità. Il Tribunale rigettava la riconvenzionale e accoglieva la domanda sul presupposto dell’affitto di azienda. La Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, rigettava l’impugnazione con sentenza del 22 settembre 2020. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, di violazione e falsa applicazione di norme ermeneutiche e dell’art. 2555 cod. civ., è dichiarato inammissibile per tre ragioni. La censura riproduce la motivazione del giudice di primo grado e prospetta circostanze fattuali senza assumere come oggetto di critica la motivazione della Corte d’Appello. Le circostanze non sono indicate nel rispetto dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Inoltre i canoni ermeneutici evocati non vengono in concreto illustrati.
La Corte richiama il principio, consolidato, secondo cui il motivo di ricorso deve criticare la motivazione della decisione impugnata, citando Cass. n. 359 del 2005 e Sez. Un. n. 7074 del 2017. La mancanza di tale critica, insieme alla violazione dell’onere di specificazione degli atti, integra l’inammissibilità.
Il secondo motivo, di omesso esame di documentazione, è parimenti inammissibile. La ricorrente non precisa dove i fatti documentati fossero stati dedotti nell’atto di appello e ancor prima nella memoria di primo grado. Non sono rispettate le indicazioni delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. La censura si limita a indicare il numero di produzione degli atti, senza chiarire se e dove i fatti erano divenuti oggetto di deduzione, così da far sorgere il dovere di esame del giudice di merito.
Il terzo motivo, sulla mancata ammissione delle prove testimoniali, è inammissibile: il ricorso non riproduce il contenuto dell’atto di appello ove le istanze sarebbero state formulate, non indica se in primo grado ci si era doluti della mancata ammissione né se in appello le istanze erano state ribadite.
Il quarto motivo attinge una motivazione aggiuntiva, resa dalla Corte territoriale rispetto alla condivisione della qualificazione come affitto di azienda. Consolidatasi quella qualificazione, è inutile scrutinare la negazione della convalida. La censura, oltre che parziale, sarebbe stata inidonea a criticare la motivazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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