Improcedibile il giudizio pensionistico per mancata notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 74 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico, qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell’impossibilità di verificare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione della copia notificata del ricorso da parte dell’attore, il procedimento è legittimamente definito con pronuncia di mero rito. Il ricorrente che non alleghi e non comprovi un legittimo impedimento all’assolvimento dell’onere non è legittimato alla sollecitazione di un termine per provvedere. In tal caso la domanda giudiziale è inidonea a determinare l’ulteriore corso del processo e il giudizio va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il ricorrente ha domandato il riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria Tabella A, con condanna dell’Amministrazione alla relativa liquidazione, oltre ad arretrati, interessi e rivalutazione dalla data della domanda di aggravamento.

In data 26 marzo 2024 il difensore, in qualità di procuratore speciale, ha comunicato di non aver notificato il DFU al Ministero resistente e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando formalmente agli atti. All’udienza del 18 aprile 2024 nessuno è comparso e il Giudice ha posto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice rileva in via preliminare che il ricorrente non ha depositato prova della notificazione del DFU e del ricorso alle parti resistenti, come prescritto dall’art. 155, comma 5-bis, del codice di giustizia contabile. La controparte non si è costituita e nessuno è comparso all’udienza.

Il ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio e ha dichiarato di voler rinunciare agli atti. La Corte osserva che la rinuncia agli atti determina, ai sensi dell’art. 110 CGC, l’estinzione del giudizio. Tale disposizione, ricalcando l’art. 306 cod. proc. civ., prevede che la rinuncia fatta dalla parte o da un suo procuratore speciale, da notificarsi alle altre parti o da comunicarsi verbalmente in udienza, ha effetto soltanto se accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.

La disciplina della rinuncia presuppone dunque un rapporto processuale già instaurato, con parti costituite che possano astrattamente avere interesse alla sua prosecuzione. Tale non è il caso di specie, in cui il rapporto processuale non si è mai instaurato, attesa la mancata notifica del ricorso e del DFU all’Amministrazione chiamata a resistere.

Il giudizio deve pertanto essere dichiarato improcedibile. Nel rito pensionistico, modellato sul rito lavoro, Cass. civ. Sez. lavoro n. 21587 del 2008 ha affermato che, quando il convenuto non si costituisce e il giudice si trova nell’impossibilità di verificare la regolarità del contraddittorio per la mancata produzione del ricorso notificato, il procedimento è legittimamente definito con pronuncia di mero rito. Nello stesso senso Cass. civ. Sez. VI n. 2005 del 2015, secondo cui correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso se il ricorrente non allega e non prova un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione dell’onere.

Nella specie il ricorrente ha dichiarato di non aver provveduto alla notificazione, sicché della mancata notifica non v’è ragione di dubitare. Nulla per le spese, non essendovi parti resistenti costituite che abbiano sofferto esborsi per aver compiuto atti processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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