Responsabilità medica erariale e potere riduttivo per il secondo operatore (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 35 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La colpa grave del chirurgo che abbia scelto di procedere a un intervento radicale in presenza di referti diagnostici contrastanti, senza disporre un esame istologico estemporaneo, è ravvisabile allorché l’approfondimento omesso avrebbe richiesto un tempo esiguo e avrebbe eliminato ogni dubbio sull’utilità del sovratrattamento. La sottovalutazione delle condizioni respiratorie del paziente e il trasferimento in un reparto di lungodegenza in presenza di grave ipossia integrano una seconda, autonoma negligenza, concorrente in via causale con l’evento infausto. Il potere riduttivo può essere esercitato in favore del chirurgo che abbia partecipato alla sola fase operatoria, in posizione di secondo operatore, quale riduzione proporzionale della somma richiesta. La pubblicità del provvedimento giurisdizionale prevale sulla richiesta di oscuramento dei dati fondata su un mero pregiudizio reputazionale.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio quattro medici, chiedendo la condanna al ristoro della perdita patrimoniale subita dall’ASL n. 5 Spezzino a seguito della liquidazione di una somma in favore degli eredi di un paziente deceduto dopo un intervento chirurgico eseguito presso un ospedale della Spezia. La denuncia di sinistro era pervenuta il 23 gennaio 2023, seguita dalla contestazione degli addebiti e dall’atto di citazione.

La vicenda processuale prende avvio dalla sentenza 12.07.2018, n. 538 del Tribunale di Savona, passata in giudicato, con cui in solido l’ASL e due chirurghi erano stati condannati al pagamento di una somma in favore degli eredi, recependo integralmente la consulenza tecnica d’ufficio. I convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva, la prescrizione dell’azione erariale, l’assenza di colpa grave e, in via subordinata, hanno invocato il potere riduttivo. La Procura ha inoltre convenuto due dirigenti per l’omessa denuncia di danno erariale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto la richiesta di nuova consulenza tecnica, rilevando che i due chirurghi, nel giudizio civile, non avevano contestato la CTU né impugnato la sentenza di condanna, condividendone o disinteressandosene le valutazioni.

L’eccezione di difetto di legittimazione attiva è stata respinta richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Riunite n. 6 del 22.06.2003: il pubblico ministero contabile agisce a tutela degli interessi generali dello Stato comunità, in posizione di indipendenza rispetto agli interessi dei singoli enti, sicché l’individuazione del soggetto effettivamente leso è indifferente.

Quanto alla prescrizione, è stata ritenuta applicabile la sospensione dei termini prevista dall’art. 85, comma 4, d.l. 17.3.2020, n. 18, che ha sospeso i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e scadenti entro il 31 agosto 2020, con ripresa dal 1° settembre 2020. La notifica avvenuta pochi giorni dopo il decorso del quinquennio dal pagamento è stata quindi giudicata tempestiva.

Nel merito, la Corte ha ricostruito i tre fattori causali dell’evento: la scelta di un intervento radicale non necessario in presenza di referti opposti, l’errore iatrogeno nell’esecuzione e la sottovalutazione delle condizioni respiratorie, con trasferimento in reparto di lungodegenza non idoneo, nonché il ritardo nella diagnosi della fistola ureterale. In particolare, la Corte ha qualificato come colpa grave l’omessa disposizione dell’esame istologico estemporaneo, che avrebbe richiesto soli trenta-quaranta minuti, e il mancato aggiornamento della diagnosi di uscita pur in presenza di referto istologico negativo per neoplasia.

Il potere riduttivo, nella misura del 30%, è stato riconosciuto al solo secondo operatore, per la limitata partecipazione alla prima fase chirurgica; è stato invece negato al chirurgo di maggiore esperienza, non essendosi egli posto il dubbio diagnostico e non avendo rilevato le precarie condizioni respiratorie del paziente. La richiesta di oscuramento dei dati è stata respinta, difettando ragioni di particolare delicatezza esterne alla natura dei dati. La domanda contro i due dirigenti è stata rigettata, non emergendo alcuna responsabilità per l’omessa denuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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