L’improcedibilità del ricorso per mancata produzione della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12413 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. quando non risulti prodotta la sentenza impugnata, nemmeno ad opera del controricorrente. L’omessa produzione di tale atto, imposto a pena di improcedibilità, impedisce alla Corte di verificarne il contenuto e preclude ogni valutazione nel merito delle censure proposte. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola verifica della mancata produzione, senza che rilevi l’eventuale completezza della documentazione allegata dal ricorrente o l’acquisizione del fascicolo di parte.
Il Fatto
La ricorrente, lavoratrice che aveva svolto attività di collaborazione coordinata e continuativa per un Comune, impugnava la sentenza della Corte d’Appello che aveva respinto le sue domande volte al riconoscimento del diritto alla stabilizzazione e al risarcimento del danno.
La vicenda, caratterizzata da una complessa sequenza di giudizi e rinvii, era giunta nuovamente dinanzi alla Corte territoriale, la quale aveva rigettato le pretese della lavoratrice. Avverso tale decisione la soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ. in relazione alla valutazione delle prove e alla motivazione sulla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso risultava improcedibile, non essendo stata prodotta la sentenza impugnata, adempimento richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ..
La produzione della decisione gravata costituisce, infatti, requisito indispensabile per l’instaurazione del giudizio di legittimità, in quanto consente alla Corte di verificare il contenuto del provvedimento e di valutare la fondatezza delle censure prospettate. L’omissione, non sanabile, preclude ogni esame nel merito delle doglianze, indipendentemente dalla loro astratta fondatezza.
La Corte ha precisato che tale evenienza ricorre anche quando la produzione non sia effettuata dal controricorrente, atteso che l’onere è imposto al ricorrente e la sua mancata osservanza determina la declaratoria di improcedibilità. A sostegno di tale principio sono richiamati i precedenti di legittimità che hanno costantemente affermato il carattere tassativo e inderogabile dell’adempimento.
Alla declaratoria di improcedibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre alla dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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