Assegno nucleo familiare e prova del requisito redditizio del nucleo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5340 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione — la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato — dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2. L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Il requisito reddituale va riferito all’intero nucleo familiare, comprensivo anche dei figli residenti all’estero. In presenza di una doppia decisione conforme di merito, è inammissibile il motivo che investe l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e lavoratore subordinato in Italia, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare per un arco temporale determinato, non solo in relazione al coniuge e ai due figli residenti in Italia, ma anche per ulteriori quattro figli residenti nel Paese di origine, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.

Il tribunale ha respinto la domanda per carenza di allegazione del requisito reddituale riferito all’intero nucleo. La Corte d’appello ha confermato, disattendendo le istanze di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di sospensione in pendenza del vaglio di costituzionalità. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 della legge n. 153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, sostenendo che alla stregua della direttiva 2003/109/CE e della sentenza della CGUE non potesse essergli richiesta l’autocertificazione dei redditi del nucleo familiare.

La Corte dichiara il motivo in via preliminare inammissibile. La censura investe la valutazione probatoria della documentazione reddituale e incontra la preclusione derivante da una doppia decisione conforme di merito. Inoltre, il ricorrente non si confronta con la ratio della decisione d’appello, incentrata sulla mancata dimostrazione del reddito, e non riporta la dichiarazione reddituale nella parte di interesse.

Nel merito, il motivo è infondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’erogazione dell’assegno presuppone la duplice condizione, provata dall’interessato, dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale. L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

La Corte d’appello ha accertato la mancanza di prova del reddito del nucleo familiare, in particolare della parte residente nel Paese di provenienza all’epoca della domanda. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, per la presenza della doppia decisione conforme che preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ed è altresì infondato, non sussistendo alcun omesso esame, avendo la Corte territoriale ritenuto il profilo irrilevante rispetto alla ratio decidendi.

Al rigetto del ricorso conseguono la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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